Corte costituzionale

Ordinanza n. 4/2007

Corte cost., ord. 19 gennaio 2007, n. 4

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
4/2007
Data di deposito
19 gennaio 2007
Data di decisione
8 gennaio 2007
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:4

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30948

Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, anche il giudice tutelare è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale. - V., conforme, citata, sentenza n. 440/2005.

Massima n. 30949

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 410 cod. civ., nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, contestati, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui non subordinano al consenso dell'interessato l'attivazione della misura dell'amministrazione di sostegno ed il compimento dei singoli atti gestionali, o comunque non attribuiscono efficacia paralizzante al suo dissenso. In realtà, l'art. 407 cod. civ. attribuisce chiaramente al giudice anche il potere di non procedere alla nomina dell'amministratore di sostegno in presenza del dissenso dell'interessato, ove ritenga tale dissenso giustificato e prevalente su ogni altra considerazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 410 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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