Corte costituzionale
Ordinanza n. 4/2007
Corte cost., ord. 19 gennaio 2007, n. 4
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 4/2007
- Data di deposito
- 19 gennaio 2007
- Data di decisione
- 8 gennaio 2007
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:4
Norme oggetto del giudizio
- art. 407, codice civile
- art. 410, nel testo introdotto, codice civile
- legge n. 6 del 9 gennaio 2004
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 30948
Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, anche il giudice tutelare è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale. - V., conforme, citata, sentenza n. 440/2005.
Massima n. 30949
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 410 cod. civ., nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, contestati, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui non subordinano al consenso dell'interessato l'attivazione della misura dell'amministrazione di sostegno ed il compimento dei singoli atti gestionali, o comunque non attribuiscono efficacia paralizzante al suo dissenso. In realtà, l'art. 407 cod. civ. attribuisce chiaramente al giudice anche il potere di non procedere alla nomina dell'amministratore di sostegno in presenza del dissenso dell'interessato, ove ritenga tale dissenso giustificato e prevalente su ogni altra considerazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 410 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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