Corte costituzionale

Ordinanza n. 399/2007

Corte cost., ord. 23 novembre 2007, n. 399

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
399/2007
Data di deposito
23 novembre 2007
Data di decisione
19 novembre 2007
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:399

Norme oggetto del giudizio

  • (doc. IV-ter, n. 1), deliberazione del Senato della Repubblica del 30 gennaio 2007

Parametri

Massime

Massima n. 31855

E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione in data 30 gennaio 2007, con la quale è stato affermato che le dichiarazioni per le quali è in corso un procedimento penale a carico di un senatore per il reato di diffamazione a mezzo stampa costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono pertanto insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto, in quanto, per un verso, sia il giudice ricorrente, sia il Senato della Repubblica sono legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto perché competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; per altro verso, è denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio del potere, spettante al Senato, di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, con l'atto indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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