Corte costituzionale
Ordinanza n. 396/2007
Corte cost., ord. 23 novembre 2007, n. 396
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 396/2007
- Data di deposito
- 23 novembre 2007
- Data di decisione
- 19 novembre 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:396
Norme oggetto del giudizio
- art. 186, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 5, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
Parametri
Massime
Massima n. 31852
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la competenza del tribunale, anziché del giudice di pace, per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool. Invero, il rimettente, da un lato, ha omesso completamente di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo , dall'altro, non ha fornito alcuna motivazione sulle ragioni che lo hanno indotto a scartare l'interpretazione alternativa, espressa in un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riferimento all'art. 186, comma 2, del codice della strada, contenuto nel comma 7 del novellato art. 187, deve ritenersi riferito, nell'intenzione del legislatore, sia al trattamento sanzionatorio che alla disciplina sulla competenza, in tal modo sottraendosi all'obbligo di interpretare la norma, ove possibile, in senso conforme a Costituzione. - In senso conforme, v., citate, con riferimento a fattispecie analoga in tema di guida in stato di ebbrezza, le ordinanze nn. 133 e 47/2007 e, con riguardo a fattispecie diverse, sentenza n. 188/1995 e ordinanze nn. 272, 187, 143 e 57/2006, n. 306/2005, n. 63/1989. - In relazione alla manifesta inammissibilità della questione nelle ipotesi di omessa descrizione della fattispecie, v., citate, ordinanze nn. 45, 72, 91 e 132/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada) convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice monocratico del Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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