Corte costituzionale
Ordinanza n. 394/2007
Corte cost., ord. 23 novembre 2007, n. 394
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 394/2007
- Data di deposito
- 23 novembre 2007
- Data di decisione
- 19 novembre 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:394
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 5, decreto-legge n. 12 del 22 febbraio 2002
- legge n. 73 del 23 aprile 2002
Parametri
Massime
Massima n. 31850
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui omette di individuare e di disciplinare la legittimazione soggettiva a riscuotere e le modalità della riscossione coattiva della sanzione per l'utilizzo di lavoratori irregolari irrogata dall'Agenzia delle entrate. Invero, il rimettente, nel prospettare la questione, non ha argomentato con riguardo alla sussistenza della propria giurisdizione in ordine alla controversia sottoposta al suo esame, nonostante che in giurisprudenza e in dottrina siano emersi orientamenti non univoci in relazione alla riconducibilità alla giurisdizione tributaria delle controversie in esame, di tal che la mancanza di ogni argomentazione al riguardo si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione. - In relazione all'orientamento secondo cui il presupposto necessario affinché la previsione della giurisdizione tributaria possa ritenersi conforme a Costituzione è dato dal fatto che la cognizione attenga a controversie connesse a tributi, vedi, citata, ordinanza n. 144/1998. - Per l'affermazione secondo cui, ai fini dell'attribuzione della giurisdizione, deve essere valorizzata "la natura tributaria del rapporto cui deve ritenersi inscindibilmente collegata la giurisdizione del giudice tributario", vedi, citate, ordinanze numeri 34, 35 e 94/ 2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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