Corte costituzionale
Ordinanza n. 370/2007
Corte cost., ord. 7 novembre 2007, n. 370
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 370/2007
- Data di deposito
- 7 novembre 2007
- Data di decisione
- 24 ottobre 2007
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:370
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 31785
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22- bis, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, inserito dall'art. 98 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la competenza a conoscere delle opposizioni avverso ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative spetti al tribunale, anziché al giudice di pace, quando, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, il valore della causa di opposizione a varie ordinanze-ingiunzione superi il complessivo importo di lire trenta milioni, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per mancanza di una compiuta indicazione dei motivi di censura, dal momento che dall'ordinanza di rimessione emerge con sufficiente chiarezza che il vulnus costituzionale denunciato dal rimettente sarebbe rappresentato dalla minore garanzia che il giudice onorario assicurerebbe rispetto al giudice professionale.
Massima n. 31786
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22- bis , terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, inserito dall'art. 98 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la competenza a conoscere delle opposizioni avverso ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative spetti al tribunale, anziché al giudice di pace, quando, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, il valore della causa di opposizione a varie ordinanze-ingiunzione superi il complessivo importo di lire trenta milioni, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per omessa motivazione sulla rilevanza, dal momento che il rimettente ha illustrato, sia pur sinteticamente, le ragioni per le quali ritiene rilevante la questione.
Massima n. 31787
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22- bis , terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, inserito dall'art. 98 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la competenza a conoscere delle opposizioni avverso ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative spetti al tribunale, anziché al giudice di pace, quando, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, il valore della causa di opposizione a varie ordinanze-ingiunzione superi il complessivo importo di lire trenta milioni. Infatti, considerato che la competenza va determinata tenendo conto solo della sanzione prevista per la singola violazione - trattandosi di competenza per materia con limite di valore - e considerato anche che la riunione di procedimenti relativi a cause connesse ex art. 274 cod. proc. civ. non è nient'altro che una misura organizzativa del lavoro giudiziario, inidonea a superare l'autonomia dei singoli giudizi, non è possibile porre sullo stesso piano la posizione di chi sia destinatario di un'unica sanzione pecuniaria di importo superiore alla soglia di competenza del giudice onorario e quella di chi sia invece destinatario di tante sanzioni pecuniarie, ciascuna di importo edittale inferiore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), inserito dall'articolo 98 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze