Corte costituzionale
Ordinanza n. 362/2007
Corte cost., ord. 31 ottobre 2007, n. 362
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 362/2007
- Data di deposito
- 31 ottobre 2007
- Data di decisione
- 24 ottobre 2007
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:362
Norme oggetto del giudizio
- art. 202, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 203, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 203, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 31755
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 202 e 203, commi primo e secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, censurati, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui individuano nell'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza dell'impresa anziché nel decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, il presupposto giuridico necessario per l'esperibilità delle azioni revocatorie fallimentari in tale procedura e stabiliscono che la prescrizione di tali azioni decorre dal suddetto accertamento giudiziario, così realizzando una disciplina ingiustificatamente diversa rispetto a quella dettata per il fallimento, in cui detto termine decorre dalla data di apertura della procedura concorsuale. Contrariamente all'assunto del rimettente, non vi è sostanziale corrispondenza fra la sentenza dichiarativa del fallimento o dello stato di insolvenza, da un lato, ed il decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa, dall'altro: l'accertamento giurisdizionale dello stato di insolvenza non è assimilabile alla valutazione delle condizioni economiche dell'impresa effettuata dall'autorità governativa di vigilanza, poiché il decreto di liquidazione coatta amministrativa è emesso all'esito di un procedimento amministrativo che, a differenza di quello giudiziale dello stato di insolvenza, non offre le garanzie del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, né produce gli effetti del giudicato. - Sulla decorrenza della prescrizione dell'azione revocatoria dalla sentenza di accertamento dello stato di insolvenza emessa nel corso della procedura di liquidazione coatta amministrativa v., citata, sentenza n. 301/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 202 e 203, commi primo e secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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