Corte costituzionale

Ordinanza n. 362/2007

Corte cost., ord. 31 ottobre 2007, n. 362

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
362/2007
Data di deposito
31 ottobre 2007
Data di decisione
24 ottobre 2007
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:362

Norme oggetto del giudizio

  • art. 202, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 203, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 203, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 31755

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 202 e 203, commi primo e secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, censurati, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui individuano nell'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza dell'impresa anziché nel decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, il presupposto giuridico necessario per l'esperibilità delle azioni revocatorie fallimentari in tale procedura e stabiliscono che la prescrizione di tali azioni decorre dal suddetto accertamento giudiziario, così realizzando una disciplina ingiustificatamente diversa rispetto a quella dettata per il fallimento, in cui detto termine decorre dalla data di apertura della procedura concorsuale. Contrariamente all'assunto del rimettente, non vi è sostanziale corrispondenza fra la sentenza dichiarativa del fallimento o dello stato di insolvenza, da un lato, ed il decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa, dall'altro: l'accertamento giurisdizionale dello stato di insolvenza non è assimilabile alla valutazione delle condizioni economiche dell'impresa effettuata dall'autorità governativa di vigilanza, poiché il decreto di liquidazione coatta amministrativa è emesso all'esito di un procedimento amministrativo che, a differenza di quello giudiziale dello stato di insolvenza, non offre le garanzie del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, né produce gli effetti del giudicato. - Sulla decorrenza della prescrizione dell'azione revocatoria dalla sentenza di accertamento dello stato di insolvenza emessa nel corso della procedura di liquidazione coatta amministrativa v., citata, sentenza n. 301/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 202 e 203, commi primo e secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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