Corte costituzionale
Ordinanza n. 360/2007
Corte cost., ord. 31 ottobre 2007, n. 360
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 360/2007
- Data di deposito
- 31 ottobre 2007
- Data di decisione
- 24 ottobre 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:360
Norme oggetto del giudizio
- art. 9-bis, comma 18, decreto-legge n. 79 del 28 marzo 1997
- legge n. 140 del 28 maggio 1997
Parametri
Massime
Massima n. 31752
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9- bis , comma 18, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, il quale prevede che «L'intervenuta definizione da parte delle società od associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi [...] costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata [...]», censurato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto ritenuto applicabile anche alle persone fisiche che sono socie di società le quali abbiano definito con adesione i loro redditi sociali entro il termine del 15 dicembre 1995, fissato dagli artt. 2- bis e 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656. Ed infatti, da un lato, è insufficiente la motivazione sulla rilevanza della questione, per evidenti carenze sia nella descrizione della fattispecie, sia nella individuazione della norma dalla quale discenderebbe il denunciato vulnus al diritto di difesa (se cioè la disposizione censurata ovvero il non censurato comma 8 dell'art. 2- bis , del decreto legge n. 564 del 1994); dall'altro, è contraddittoria la motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, in quanto il rimettente si duole del fatto che la disposizione censurata, ove applicabile anche alle persone fisiche che siano socie di società le quali abbiano definito i redditi sociali con adesione entro il termine del 15 dicembre 1995, violerebbe l'art. 24 Cost., e tuttavia ritiene che la medesima disposizione, ove invece non fosse applicabile ai soci suddetti, creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i soci, a seconda che la società abbia provveduto o no alla definizione entro il termine indicato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-bis, comma 18, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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