Corte costituzionale

Ordinanza n. 352/2007

Corte cost., ord. 26 ottobre 2007, n. 352

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
352/2007
Data di deposito
26 ottobre 2007
Data di decisione
22 ottobre 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:352

Norme oggetto del giudizio

  • art. 35, comma 2, legge n. 340 del 24 novembre 2000

Parametri

Massime

Massima n. 31741

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, è inammissibile l'intervento della Provincia autonoma di Bolzano, non rivestendo questa la qualità di parte nel giudizio a quo.

Massima n. 31742

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, censurato, in riferimento all'art. 116 della Costituzione, nonché all'art. 8, n. 8, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nella parte in cui prevede che le domande giudiziali relative "all'ordinamento dei masi chiusi" debbano essere precedute dall'esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 46 della legge 3 maggio 1983, n. 203. Invero, l'ordinanza di rimessione è carente di motivazione in ordine alla rilevanza della questione in quanto il rimettente, pur chiamato a decidere in grado di appello sulla domanda giudiziale formulata dagli attuali appellanti, non riferisce se il tema della improponibilità del giudizio per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione era stato oggetto di esame e, quindi, di decisione da parte del giudice di primo grado, né se il medesimo tema era stato devoluto, in quanto oggetto di gravame, di fronte al giudice di appello.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999), sollevata, in riferimento all'art. 116 della Costituzione, nonché all'art. 8, n. 8, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Corte di appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Allegato:

ordinanza letta all'udienza del 25 settembre 2007

ORDINANZA

La corte, considerato che la Provincia autonoma di Bolzano non risulta avere rivestito la qualità di parte nel giudizio a quo;

rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è inammissibile l'intervento del soggetto che non riveste la qualità di parte nel giudizio a quo, in conformità al principio, più volte affermato, della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio incidentale di costituzionalità con quelle costituite nel giudizio a quo;

considerato che tale principio può essere eccezionalmente derogato nel caso in cui l'interesse di cui è titolare il soggetto, pur formalmente esterno al giudizio a quo, inerisce immediatamente al rapporto sostanziale, rispetto al quale un'eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe una influenza diretta, tale da produrre un pregiudizio irrimediabile della posizione soggettiva fatta valere;

che, in particolare in relazione alla Provincia autonoma di Bolzano, il predetto principio ha trovato eccezione anche quando la norma oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità, adottata secondo la procedura speciale di cui all'art. 107 dello Statuto di autonomia, era volta a dare attuazione a disposizioni statutarie;

osservato che nel presente caso le ricordate eccezionali ragioni derogatorie non ricorrono, non risultando che la Provincia possa essere incisa irrimediabilmente dalla decisione del presente giudizio e non essendo la norma impugnata stata oggetto della speciale procedura di cui all' art. 107 dello Statuto di autonomia regionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento della Provincia autonoma di Bolzano.

F.to: Franco BILE, Presidente

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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