Corte costituzionale

Ordinanza n. 347/2007

Corte cost., ord. 19 ottobre 2007, n. 347

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
347/2007
Data di deposito
19 ottobre 2007
Data di decisione
10 ottobre 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:347

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 152 del 8 marzo 1968

Parametri

Massime

Massima n. 31710

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, laddove con il coniuge superstite concorrano orfani maggiorenni, l'indennità sia ripartita tra essi secondo le previsioni dell'art. 5, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032. Invero, l'individuazione dei soggetti beneficiari del trattamento di fine rapporto del lavoratore deceduto in attività di servizio e i criteri per distribuire l'emolumento tra di essi rientrano nella discrezionalità del legislatore. Al riguardo, non vi è una sola soluzione logicamente necessitata ed implicita nello stesso contesto normativo, essendo invece necessario operare una scelta tra varie opzioni possibili e tutte lecite, come è confermato dal fatto che nell'ordinamento sono rinvenibili plurimi modelli legislativi di erogazione in forma indiretta dei trattamenti di fine rapporto spettanti ai lavoratori dei vari settori pubblici e privati, i quali, con riferimento ai soggetti beneficiari e ai criteri di distribuzione dell'emolumento, presentano differenze tali da non consentire un raffronto circoscritto ad un singolo aspetto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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