Corte costituzionale
Ordinanza n. 347/2007
Corte cost., ord. 19 ottobre 2007, n. 347
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 347/2007
- Data di deposito
- 19 ottobre 2007
- Data di decisione
- 10 ottobre 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:347
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 152 del 8 marzo 1968
Parametri
Massime
Massima n. 31710
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, laddove con il coniuge superstite concorrano orfani maggiorenni, l'indennità sia ripartita tra essi secondo le previsioni dell'art. 5, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032. Invero, l'individuazione dei soggetti beneficiari del trattamento di fine rapporto del lavoratore deceduto in attività di servizio e i criteri per distribuire l'emolumento tra di essi rientrano nella discrezionalità del legislatore. Al riguardo, non vi è una sola soluzione logicamente necessitata ed implicita nello stesso contesto normativo, essendo invece necessario operare una scelta tra varie opzioni possibili e tutte lecite, come è confermato dal fatto che nell'ordinamento sono rinvenibili plurimi modelli legislativi di erogazione in forma indiretta dei trattamenti di fine rapporto spettanti ai lavoratori dei vari settori pubblici e privati, i quali, con riferimento ai soggetti beneficiari e ai criteri di distribuzione dell'emolumento, presentano differenze tali da non consentire un raffronto circoscritto ad un singolo aspetto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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