Corte costituzionale
Ordinanza n. 343/2007
Corte cost., ord. 12 ottobre 2007, n. 343
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 343/2007
- Data di deposito
- 12 ottobre 2007
- Data di decisione
- 8 ottobre 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:343
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, legge n. 366 del 3 ottobre 2001
- art. 2, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 3, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 4, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 5, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 6, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 7, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 8, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 9, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 10, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 11, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 12, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 13, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 14, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 15, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 16, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 17, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 31702
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, "per derivazione" degli artt. da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, censurati in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Invero, le medesime questioni, già sollevate dallo stesso giudice rimettente, sono state dichiarate manifestamente inammissibili, in quanto, considerate le modalità e le argomentazioni con le quali sono state prospettate, deve ritenersi che tra di esse non corra l'asserito nesso di subordinazione logico-giuridica e che l'interpretazione subordinata contraddica la lettura della medesima norma premessa alla questione "principale". Inoltre, le censure, sollevate in modo identico alle precedenti, presentano lo stesso difetto di prospettazione, in quanto i rimettenti non solo non adempiono l'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata di ciascuna delle norme impugnate, ma propongono, nel medesimo contesto motivazionale, due opzioni ermeneutiche sostanzialmente alternative, così inammissibilmente demandando alla Corte costituzionale la scelta fra queste. - Negli stessi termini, v., citate, ordinanze n. 209 e n. 360/2006, n. 70/2007.
Massima n. 31703
In riferimento alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, "per derivazione" degli artt. da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevate dal giudice relatore del Tribunale di Napoli, deve essere richiamato l'indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale la legittimazione di quest'organo a sollevare le questioni stesse, nella specifica situazione dei giudizi assoggettati al nuovo rito societario riservati alla competenza del collegio, incontra precisi limiti. - Negli stessi termini, v., citata sentenza n. 321/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli artt. da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli e dal giudice relatore del medesimo Tribunale con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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