Corte costituzionale
Ordinanza n. 338/2007
Corte cost., ord. 26 settembre 2007, n. 338
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 338/2007
- Data di deposito
- 26 settembre 2007
- Data di decisione
- 26 settembre 2007
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:338
Parametri
- art. 101, e ss., Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 31674
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato, nell'interesse della Sezione G.I.P. del Tribunale di Milano, in persona del Presidente f.f., e del G.I.P. assegnatario del procedimento n. 1966/05, nei confronti del Presidente del Consiglio, in relazione alle note dell'11 novembre 2005 e del 26 luglio 2006, concernenti la secretazione di tutti i documenti e le notizie relativi al sequestro Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, nonché alla direttiva 30.7.1985 n. 2001.5/707. Difetta, invero, il requisito soggettivo del conflitto, poiché, da un lato, il giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato solo nel caso in cui l'atto impugnato sia suscettibile di incidere direttamente sul contenuto dei provvedimenti giurisdizionali che egli è chiamato ad emettere (decreto che dispone il giudizio di cui all'art. 429 cod. proc. pen. o sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 425 stesso codice) e quindi «sull'esercizio dei poteri attinenti alla giurisdizione dello stesso giudice», mentre, nella specie, il conflitto è stato sollevato dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio e la trasmissione dei relativi atti al giudice del dibattimento, e cioè in un momento in cui il giudice dell'udienza preliminare non era più titolare in atto del potere giurisdizionale in ordine al giudizio medesimo; dall'altro, risulta enunciato in modo incerto l'organo configgente, dovendosi comunque escludere la legittimazione attiva sia della Sezione G.I.P. del Tribunale di Milano, quale articolazione ordinamentale dell'ufficio giudiziario di appartenenza, non potendosi riconnettere all'ufficio, in quanto tale, alcuna funzione giurisdizionale propria, sia del Presidente (effettivo o, come nella specie, facente funzioni) di detta sezione, essendo incarico privo di attribuzioni giurisdizionali proprie. - Sulla legittimazione del G.I.P., in funzione di giudice dell'udienza preliminare, ad essere parte di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, v. le citate sentenze nn. 294/2002 e 304/2007, nonché la citata ordinanza n. 24/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto, «nell'interesse della Sezione G.I.P. del Tribunale di Milano, in persona del Presidente f.f., dott. Filippo Grisolia, e del G.I.P. assegnatario del procedimento n. 1966/05, dott.ssa Caterina Interlandi», con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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