Corte costituzionale
Ordinanza n. 337/2007
Corte cost., ord. 26 settembre 2007, n. 337
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 337/2007
- Data di deposito
- 26 settembre 2007
- Data di decisione
- 26 settembre 2007
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:337
Parametri
- art. 112, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 31673
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del «Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore », in relazione alla nota n. USG/2.SP/813/50/347 del 26 luglio 2006, con la quale - con riferimento alla vicenda del sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, avvenuto in Milano il 17 febbraio 2003 - il Presidente del Consiglio dei ministri ha comunicato alla Procura della Repubblica di Milano che su tutti i «fatti concernenti il sequestro», sulle vicende «che lo hanno preceduto» e «in generale [su] tutti i documenti, informative o atti relativi alla pratica delle c.d. renditions » era stato apposto il segreto di Stato da parte del precedente Presidente del Consiglio, e che tale segreto era stato «successivamente confermato»; nonché in relazione alla nota n. USG/2.SP/1318/50/347 dell'11 novembre 2005 del Presidente del Consiglio dei ministri; alla Nota per la stampa del 5 giugno 2007 dell'Ufficio Stampa e del Portavoce del Presidente del Consiglio, e, «per quanto possa occorrere», alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1985 n. 2001.5/707. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo, giacché il Procuratore della Repubblica ricorrente è legittimato a sollevare conflitto, in quanto, ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, titolare diretto ed esclusivo dell'attività di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale, e il Presidente del Consiglio dei ministri è legittimato a resistere, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, e il ricorso mira a tutelare la sfera di attribuzioni del ricorrente determinata da norme costituzionali (art. 112 della Costituzione) - Sulla legittimazione del Procuratore della Repubblica quale organo titolare delle attribuzioni di cui all'art. 112 Cost., v. le citate ordinanze nn. 404/2005, 73/2006 e 124/2007. - Sulla legittimazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quale titolare della competenza in tema di segreto di Stato, v. le citate ordinanze nn. 404/2005, 124 e 125/2007. - Sulla riconducibilità all'art. 112 Cost. delle attribuzioni del Procuratore della Repubblica, v. le citate ordinanze nn. 404/2005, 73/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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