Corte costituzionale
Ordinanza n. 331/2007
Corte cost., ord. 27 luglio 2007, n. 331
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 331/2007
- Data di deposito
- 27 luglio 2007
- Data di decisione
- 11 luglio 2007
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:331
Norme oggetto del giudizio
- (doc. IV-quater, n. 42), deliberazione della Camera dei deputati del 6 marzo 2003
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, comma 1, legge n. 57 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 31666
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Catanzaro nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di insindacabilità resa da quest'ultima, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, il 6 marzo 2003. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, poiché, da un lato, sono legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia il giudice ricorrente, sia la Camera dei deputati, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano, e, d'altro lato, il ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilità assunta sul presupposto che sia applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione. La dichiarazione di improcedibilità di un precedente conflitto avente ad oggetto la medesima delibera proposto da altro giudice nel corso di diverso procedimento, non rileva ai fini dell'ammissibilità del conflitto odierno.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 57, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di appello di Catanzaro nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte di appello di Catanzaro;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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