Corte costituzionale

Ordinanza n. 311/2007

Corte cost., ord. 20 luglio 2007, n. 311

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
311/2007
Data di deposito
20 luglio 2007
Data di decisione
10 luglio 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:311

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31630

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , Tabella dei punteggi, ultima parte, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuove codice della strada), censurato con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede, per i neopatentati dal 1° ottobre 2003, il raddoppio del punteggio da decurtare ove la violazione sia commessa entro i primi tre anni dal rilascio della patente. Infatti, essa è prospettata in maniera meramente ipotetica ed astratta dal giudice a quo il quale non scioglie il dubbio concernente la dovuta applicazione, nella controversia oggetto della sua cognizione, della disposizione denunciata. - Per la manifesta inammissibilità delle questioni ipotetiche ed astratte, v., citata, ordinanza n. 56/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, Tabella dei punteggi, ultima parte, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 – sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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