Corte costituzionale
Ordinanza n. 311/2007
Corte cost., ord. 20 luglio 2007, n. 311
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 311/2007
- Data di deposito
- 20 luglio 2007
- Data di decisione
- 10 luglio 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:311
Norme oggetto del giudizio
- art. 126-bis, Tabella dei punteggi, ultima parte, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 7, decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002
- decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
Parametri
Massime
Massima n. 31630
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , Tabella dei punteggi, ultima parte, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuove codice della strada), censurato con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede, per i neopatentati dal 1° ottobre 2003, il raddoppio del punteggio da decurtare ove la violazione sia commessa entro i primi tre anni dal rilascio della patente. Infatti, essa è prospettata in maniera meramente ipotetica ed astratta dal giudice a quo il quale non scioglie il dubbio concernente la dovuta applicazione, nella controversia oggetto della sua cognizione, della disposizione denunciata. - Per la manifesta inammissibilità delle questioni ipotetiche ed astratte, v., citata, ordinanza n. 56/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, Tabella dei punteggi, ultima parte, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 – sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze