Corte costituzionale
Ordinanza n. 30/2007
Corte cost., ord. 6 febbraio 2007, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 30/2007
- Data di deposito
- 6 febbraio 2007
- Data di decisione
- 24 gennaio 2007
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:30
Norme oggetto del giudizio
- art. 163, comma 4, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
Massime
Massima n. 31004
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, comma 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, censurato poiché, nel punire la condotta di coloro che, rimpatriati con foglio di via obbligatorio, omettono di presentarsi nel termine prescritto all'autorità di pubblica sicurezza, irragionevolmente equiparerebbe comportamenti meritevoli di sanzione penale a comportamenti privi di offensività (ove il ritardo sia minimo). Infatti, non può ritenersi manifestamente irrazionale l'assoggettamento a sanzione penale di una condotta normativamente qualificata in base all'inosservanza di un unico termine, sancito per verificare il rispetto dell'ordine recato dal foglio di via. Spetta, inoltre, al giudice ordinario verificare se la condotta così realizzata appaia, nella sua concretezza, assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato. - Sul potere discrezionale del legislatore di configurare i reati e stabilire le pene, v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 212 e n. 158/2004. - Sul principio di offensività v., citata, sentenza n. 263/2000.
Massima n. 31005
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, comma 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, censurato perché, nel punire con l'arresto da uno a sei mesi coloro che, rimpatriati con foglio di via obbligatorio, omettono di presentarsi nel termine ivi prescritto all'autorità di pubblica sicurezza, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle fattispecie analoghe previste negli artt. 30, comma 3, 30- ter , comma 6, e 51 delle legge 26 luglio 1975, n. 354: infatti, dette ipotesi, secondo le quali l'omesso rientro in istituto penitenziario per un tempo superiore alle dodici ore successive alla scadenza del termine ha rilevanza solo disciplinare, non sono omogenee a quella contestata, poiché si collocano nell'articolata trama dell'ordinamento penitenziario, con la conseguenza che il legislatore resta libero di differenziarle nell'esercizio della propria, non irragionevole, discrezionalità.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, comma 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bassano del Grappa con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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