Corte costituzionale
Ordinanza n. 293/2007
Corte cost., ord. 17 luglio 2007, n. 293
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 293/2007
- Data di deposito
- 17 luglio 2007
- Data di decisione
- 4 luglio 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:293
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 31586
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui (comma 3) prevede l'immediata esecutività del provvedimento di espulsione, ancorché sottoposto ad impugnativa da parte dell'interessato, e nella parte in cui (comma 8) non consente l'adozione, da parte del giudice, di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la camera di consiglio. Il rimettente ha infatti disposto la sospensione del decreto di espulsione impugnato, così mostrando di avere già ritenuto applicabile alla fattispecie quella sospensiva che costituisce lo stesso oggetto della questione di legittimità sollevata.
Massima n. 31587
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui (comma 3) prevede l'immediata esecutività del provvedimento di espulsione, ancorché sottoposto ad impugnativa da parte dell'interessato, e nella parte in cui (comma 8) non consente l'adozione, da parte del giudice, di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la camera di consiglio. La questione è infatti sollevata in termini meramente ipotetici, essendosi il giudice a quo limitato ad affermare che la mancata presenza in aula dello straniero è presumibilmente determinata dalla già avvenuta esecuzione dell'espulsione o dal timore di incorrere nella sanzione penale prevista dall'art. 14, comma 5- ter , del d.lgs. n. 286 del 1998.
Massima n. 31588
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui, nel disciplinare l'immediata esecutorietà del decreto di espulsione prefettizio, ancorché sottoposto a gravame o impugnativa, non prevede l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la camera di consiglio. Infatti, posto che la ricorrente nel giudizio principale è una cittadina rumena e che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 9 gennaio del 2006, n. 16, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005», con la quale gli Stati della Romania e della Bulgaria sono divenuti membri dell'Unione europea, si rende necessaria una nuova valutazione della perdurante rilevanza della questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe;
ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Salerno, in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 8, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze