Corte costituzionale
Ordinanza n. 281/2007
Corte cost., ord. 13 luglio 2007, n. 281
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 281/2007
- Data di deposito
- 13 luglio 2007
- Data di decisione
- 4 luglio 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:281
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
- art. 380, comma 2, lettera e), codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 31556
E' manifestamente inammissibile - in ragione della mancata verifica preliminare, da parte del giudice rimettente, della praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base del dubbio di legittimità costituzionale e tale da dirimere il fondamento stesso di quel dubbio - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, e 380, comma 2, lettera e) , cod. proc. pen., censurata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui consentono l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti degli imputati minorenni in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, cod. pen., mentre escludono l'applicabilità della stessa misura in riferimento al più grave reato di tentato furto in abitazione, parimenti aggravato dalla violenza sulle cose. Era, infatti, compito del giudice a quo verificare se, nella specie, non fosse possibile interpretare il richiamo all'art. 380, comma 2, lettera e) , cod. proc. pen., contenuto nell'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988, alla stregua di un rinvio cosiddetto recettizio: vale a dire come richiamo testuale - e normativamente "cristallizzato" - alla disposizione in vigore a quel momento, la quale prevedeva l'arresto obbligatorio (e, dunque, la custodia cautelare per i minorenni) per il delitto di furto, quando ricorresse, fra le altre, taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625, primo comma, numeri 1) e 4), seconda ipotesi, cod. pen., nella formulazione all'epoca vigente e suscettibile, dunque, di ricomprendere anche le figure del furto in appartamento e del furto con strappo, ora autonome. - V., citate, ordinanze n. 137/2003, n. 244, n. 64 e n. 34/2006, n. 32/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), e 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 4 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze