Corte costituzionale

Ordinanza n. 264/2007

Corte cost., ord. 6 luglio 2007, n. 264

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
264/2007
Data di deposito
6 luglio 2007
Data di decisione
20 giugno 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:264

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31524

E' manifestamente inammissibile, in riferimento all'art. 3 Cost., per disparità di trattamento e violazione del principio di ragionevolezza, la questione di legittimità costituzionale del comma 9 dell'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui mancherebbe della fissazione del limite massimo di velocità e in tal modo assoggetterebbe ad una uguale sanzione tanto il superamento di appena 1 km/h del limite di velocità di 40 km/h ivi previsto quanto il superamento di tale limite in misura indefinita. Difetta nella specie il requisito della rilevanza della questione nel giudizio a quo , in quanto quest'ultimo, concernendo una fattispecie di superamento del limite massimo di velocità di soli 12 km/h, è riconducibile esclusivamente alla previsione dell'art. 142, comma 8 (relativo alle fattispecie di superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h) e non in quella del comma 9 (relativo alla fattispecie di superamento di oltre 40 km/h).

Massima n. 31525

E' manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., per disparità di trattamento e irragionevole sproporzione tra sanzione edittale e disvalore dell'illecito, la questione di legittimità costituzionale del comma 8 dell'art. 142 del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui consentirebbe di sanzionare con pene sensibilmente differenziate condotte di violazione dei limiti di velocità quantitativamente non altrettanto distinte. Infatti la norma censurata non può ritenersi irragionevole, dato che il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 142, articolato in tre distinte "fasce" sanzionatorie, consente al giudice, in relazione alla crescente gravità delle possibili violazioni all'interno di ciascuna "fascia" di graduare la pena tra un minimo e un massimo, con la conseguenza che egli ha tutte le possibilità di dosare la pena in relazione alle diverse velocità raggiunte e, in generale, alla possibile diversa gravità delle condotte accertate; sicché, laddove il legislatore abbia previsto un consistente margine di adeguamento della misura della sanzione alla effettiva gravità dell'infrazione, come avviene con l'utilizzazione delle cosiddette "forbici" edittali previste nella disposizione censurata, la sanzione deve in ogni caso ritenersi ragionevole e proporzionata rispetto alla condotta. - Sulla discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza, del legislatore nel determinare la sanzione edittale e il disvalore dell'illecito, v. citate sentenza n. 144/2005; ordinanze n. 262/2005, n. 212, n. 109/2004, n. 234, n. 172, n. 18, n. 1/2003, n. 319, n. 323, n. 279, n. 274/2002, n. 190/1997, n. 44/1995. - Sulla ragionevolezza delle c.d. "forbici" edittali si vedano, v. citate ordinanze n. 401/2005, n. 109/2004 e n. 475/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del comma 9 dell'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Luino con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 8 dell'art. 142 del d.lgs. n. 285 del 1992 sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Luino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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