Corte costituzionale
Ordinanza n. 249/2007
Corte cost., ord. 3 luglio 2007, n. 249
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 249/2007
- Data di deposito
- 3 luglio 2007
- Data di decisione
- 20 giugno 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:249
Norme oggetto del giudizio
- art. 44, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 13, comma 1, decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997
- art. 13, comma 2, decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997
- art. 13, comma 1, decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997
- art. 48, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 31494
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), sollevata con riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione. Infatti, di tale disposizione il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio principale, in quanto alla fattispecie non è applicabile la sanzione prevista da detto articolo, vigente al momento della commissione della violazione (4 maggio 1995), perché tale disposizione prevede una sanzione piú grave (da due a quattro volte l'importo non versato) di quella successivamente prevista per la stessa violazione dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 (30 per cento dell'importo non versato), con conseguente applicabilità di quest'ultimo articolo, quale legge più favorevole, in forza del principio del favor rei , introdotto dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 ed entrato in vigore anteriormente all'instaurazione del giudizio principale.
Massima n. 31495
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), sollevata con riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, perché, nell'escludere l'applicazione dell'istituto del "ravvedimento operoso" nel caso di ritardato pagamento in buona fede dell'imposta sul valore aggiunto, riserverebbero irragionevolmente un trattamento sanzionatorio più sfavorevole all'ipotesi in cui (come nella specie) il ritardo nel pagamento sia contenuto in trenta giorni dalla commissione della violazione e sia dovuto ad un errore commesso in buona fede dal contribuente, rispetto alla più grave ipotesi in cui quest'ultimo, pur scientemente ritardando fino a trenta giorni il versamento cui è tenuto, può godere del beneficio della riduzione della sanzione per "ravvedimento operoso", mediante il contestuale versamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi moratori. Infatti, le disposizioni censurate non sono applicabili nella specie, ancorché l'art. 25, comma 1, dello stesso decreto legislativo preveda l'applicazione delle disposizioni da esso recate - e quindi anche di quelle denunciate - alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata ancora irrogata alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, e cioè alla data del 1° aprile 1998, in quanto: a) la violazione consistente nel tardivo pagamento dell'IVA è stata commessa il 4 maggio 1995 e, pertanto, l'efficacia retroattiva stabilita in via generale dal menzionato art. 25, comma 1, è impedita dalla già intervenuta scadenza, alla data dell'entrata in vigore della norma censurata (1° aprile 1998), del termine da questa previsto per la regolarizzazione del mancato pagamento del tributo o dell'acconto, e cioè trenta giorni dalla data della violazione (quindi, entro il 3 giugno 1995); b) il contribuente, per ottenere la riduzione delle sanzioni, avrebbe dovuto provvedere alla regolarizzazione della violazione ai sensi e nei termini di cui all'art. 48, primo comma, primo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, vigente al momento della violazione medesima, e cioè entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla liquidazione nella quale l'operazione doveva essere computata; ovvero, con applicazione di sanzioni gradatamente maggiorate in relazione alla data della regolarizzazione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo, oppure - ancora - entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo.
Massima n. 31496
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q ), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), sollevata con riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui tale disposizione non prevede una graduazione della sanzione per i tre diversi casi di omesso, parziale o ritardato versamento dell'imposta. Infatti, la sollevata questione si risolve nella critica alla scelta discrezionale effettuata dal legislatore, tra una pluralità di soluzioni costituzionalmente legittime, in ordine all'entità delle sanzioni applicabili alla violazione contestata alla contribuente, tenuto conto che: a) la discrezionalità legislativa circa l'individuazione delle condotte punibili, la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni può essere censurata, in sede di giudizio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza; b) la norma censurata non appare né arbitraria né irragionevole, perché la previsione, per ciascuna delle tre suddette ipotesi di violazione, dell'identica sanzione pecuniaria del 30 per cento dell'importo non versato è conforme al principio (vigente anche nell'ordinamento civile, in forza dell'art. 1218 del codice civile) dell'equiparazione - ai fini della configurabilità dell'inadempimento dell'obbligazione - tra mancata ed inesatta esecuzione della prestazione; c) nella specie, l'eventuale differenziazione delle sanzioni in relazione al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione non trova ostacolo nella norma denunciata, ma consegue all'applicazione delle attenuanti previste dal citato art. 48, primo comma, primo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale consente la regolarizzazione, entro un certo termine, degli adempimenti omessi od irregolarmente eseguiti, in difetto della quale la violazione resta sanzionata come in origine. - Citate, con riguardo ai limiti che incontra la discrezionalità legislativa nell'individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, le sentenze n. 22/2007, n. 325 e n. 144/2005, n. 364/2004; e le ordinanze n. 71/2007, n. 346, n. 292, n. 169 e n. 45/2006, n. 158 e n. 364/2004.
Massima n. 31497
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale concernente il combinato disposto degli artt. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 e 48, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, sollevata con riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui esclude l'applicazione di attenuanti nell'ipotesi di ritardato pagamento in buona fede dell'imposta. Il giudice a quo pone infatti a raffronto situazioni radicalmente diverse, nel denunciare come irragionevole la disparità di trattamento sanzionatorio tra detta ipotesi (comportante l'irrogazione della sanzione nella misura ordinaria) e quella di ritardato versamento dell'imposta, con "contestuale" pagamento di soprattassa entro un certo termine e prima dell'inizio delle procedure di constatazione della violazione (comportante l'inflizione, in luogo della più grave sanzione ordinaria, di una soprattassa proporzionale all'importo non versato), in quanto, mentre nel primo caso il contribuente non denuncia la violazione da lui commessa (e, quindi, non evita all'ufficio tributario di procedere alla relativa constatazione) né corrisponde spontaneamente alcun importo a titolo di soprattassa per il ritardo, nel secondo caso previene la constatazione della violazione e sana l'irregolarità corrispondendo, nel termine fissato dalla legge, anche la soprattassa, «contestualmente» al tributo, venendo soddisfatta solo in tale ultima ipotesi la ratio legislativa di concedere un'agevolazione fiscale al contribuente che eviti agli uffici tributari di procedere ad onerose constatazioni della violazione tributaria commessa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 44, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto); b) dell'art. 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); c) dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); questioni sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e 48, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata dalla medesima Commissione tributaria regionale della Liguria, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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