Corte costituzionale

Ordinanza n. 164/2007

Corte cost., ord. 8 maggio 2007, n. 164

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
164/2007
Data di deposito
8 maggio 2007
Data di decisione
18 aprile 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:164

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 251 del 5 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 31286

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui - sostituendo l'art. 99 del codice penale - ha limitato la recidiva ai soli delitti non colposi, escludendo così che gli aumenti di pena per essa previsti possano applicarsi a chi commetta una contravvenzione. Invero, il giudice a quo , chiedendo di estendere l'ambito applicativo dell'istituto della recidiva - che implica una serie di effetti negativi per il reo - a casi che attualmente non vi rientrano (i reati contravvenzionali) invoca una pronuncia additiva in malam partem in materia penale, mentre, per costante giurisprudenza, un simile intervento, ad eccezione per l'ipotesi - che non ricorre nella specie - delle cosiddette «norme penali di favore», è precluso alla Corte dal principio della riserva di legge, sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., in base al quale «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». - Sull'impossibilità per la Corte di incidere in peius sulla risposta punitiva, v., citate, ex plurimis , sentenze n. 161/2004, n. 49/2002 e n. 508/2000; ordinanze n. 187/2005, n. 580/2000 e n. 392/1998. - Sulla sindacabilità delle norma penali di favore, v., citata, sentenza n. 394/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Aosta con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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