Corte costituzionale
Ordinanza n. 164/2007
Corte cost., ord. 8 maggio 2007, n. 164
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 164/2007
- Data di deposito
- 8 maggio 2007
- Data di decisione
- 18 aprile 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:164
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 31286
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui - sostituendo l'art. 99 del codice penale - ha limitato la recidiva ai soli delitti non colposi, escludendo così che gli aumenti di pena per essa previsti possano applicarsi a chi commetta una contravvenzione. Invero, il giudice a quo , chiedendo di estendere l'ambito applicativo dell'istituto della recidiva - che implica una serie di effetti negativi per il reo - a casi che attualmente non vi rientrano (i reati contravvenzionali) invoca una pronuncia additiva in malam partem in materia penale, mentre, per costante giurisprudenza, un simile intervento, ad eccezione per l'ipotesi - che non ricorre nella specie - delle cosiddette «norme penali di favore», è precluso alla Corte dal principio della riserva di legge, sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., in base al quale «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». - Sull'impossibilità per la Corte di incidere in peius sulla risposta punitiva, v., citate, ex plurimis , sentenze n. 161/2004, n. 49/2002 e n. 508/2000; ordinanze n. 187/2005, n. 580/2000 e n. 392/1998. - Sulla sindacabilità delle norma penali di favore, v., citata, sentenza n. 394/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Aosta con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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