Corte costituzionale

Ordinanza n. 153/2007

Corte cost., ord. 4 maggio 2007, n. 153

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
153/2007
Data di deposito
4 maggio 2007
Data di decisione
18 aprile 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:153

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31253

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di cassazione, vincolante per il rimettente quale giudice del rinvio, limita i poteri del tribunale del riesame, in caso di impugnazione del decreto di sequestro preventivo, "alla sola astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, senza possibilità di verificare, sulla base dei fatti, per come indicati dal PM e esaminati alla luce delle argomentazioni difensive, se sia ravvisabile il fumus del reato prospettato dall'accusa". Infatti, la questione finisce per risolversi in un'impropria richiesta alla Corte di interpretare il principio di diritto che il rimettente è tenuto ad applicare, come dimostra il carattere discorsivo del petitum , insuscettibile di tradursi nei contenuti necessariamente specifici di una pronuncia additiva. Inoltre, il rimettente non ha verificato le effettive preclusioni scaturenti dal principio di diritto affermato nella sentenza rescindente, che si limita a fissare, nel solco di un risalente e consolidato indirizzo, la preclusione, per il giudice del riesame delle misure reali, di un accertamento sul merito dell'azione penale, nell'ottica di evitare un sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2007.

Il Cancelliere

F.to: MILANA

Testo integrale

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