Corte costituzionale
Ordinanza n. 130/2007
Corte cost., ord. 19 aprile 2007, n. 130
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 130/2007
- Data di deposito
- 19 aprile 2007
- Data di decisione
- 16 aprile 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:130
Norme oggetto del giudizio
- art. 52, comma 2, regio decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925
Parametri
Massime
Massima n. 31216
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, devono essere dichiarati inammissibili gli atti di costituzione di Mosconi Alessandro e dell'Ordine degli ingegneri di Verona, nonché del Consiglio nazionale degli ingegneri, rispettivamente, ricorrenti e interveniente nel giudizio a quo , poiché depositati oltre il termine stabilito dagli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Massima n. 31217
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, censurato in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui, definendo l'ambito delle competenze riservate alla professione di architetto, esclude l'accesso alle attività ivi indicate dei titolari di un diploma di laurea di ingegnere civile conseguito in Italia, laddove lo stesso limite non opererebbe per gli «ingegneri civili o possessori di un titolo analogo rilasciato in altro Stato membro, qualora tale titolo sia menzionato nell'elenco redatto ai sensi dell'art. 7 o in quello di cui all'art. 11» della direttiva 10 giugno 1985, n. 85/384/CEE. Il r.d. n. 2537 del 1925, infatti, avendo natura regolamentare, è sottratto al sindacato di legittimità costituzionale della Corte costituzionale. - Negli stessi termini, v., citate, sentenza n. 324/1983, ordinanze n. 952/1988 e n. 488/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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