Corte costituzionale

Ordinanza n. 107/2007

Corte cost., ord. 23 marzo 2007, n. 107

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
107/2007
Data di deposito
23 marzo 2007
Data di decisione
19 marzo 2007
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:107

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, comma 8, legge n. 289 del 27 dicembre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 31182

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il provvedimento di diniego della definizione della lite fiscale pendente è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale presso cui pende la lite. Invero, posto che la norma censurata si inserisce in un sistema, disciplinato dallo stesso comma 8 dell'art. 16 della legge citata, che pone una stretta connessione tra domanda di definizione e lite fiscale pendente, l'attribuzione alla cognizione del giudice investito della lite fiscale pendente della competenza sull'impugnazione del diniego di definizione rientra tra le scelte, non arbitrarie o non manifestamente irragionevoli, del legislatore, attesi gli effetti che sulla sorte del giudizio principale è in grado di dispiegare la soluzione dell'impugnativa del diniego di definizione. Conseguentemente, non sussiste il denunciato vizio di legittimità costituzionale, tanto più che, per costante giurisprudenza della Corte, la garanzia del doppio grado della giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale generalizzata. - In relazione alla non copertura costituzionale generalizzata della garanzia del doppio grado della giurisdizione di merito, v., citata, sentenza n. 288/1997; ordinanze n. 84/2003 e n. 585/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2007.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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