Corte costituzionale
Ordinanza n. 102/2007
Corte cost., ord. 21 marzo 2007, n. 102
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 102/2007
- Data di deposito
- 21 marzo 2007
- Data di decisione
- 7 marzo 2007
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:102
Norme oggetto del giudizio
- (doc. IV-quater, n. 60), deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 31160
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto, per la seconda volta, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alle deliberazioni del 31 gennaio 2001 relative alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni di due senatori imputati, in concorso, della promozione, direzione e partecipazione ad associazione di carattere militare, avente scopo politico. Va, infatti, ribadito che non può essere consentita la riproposizione di un conflitto già dichiarato inammissibile dalla Corte, attesa l'esigenza costituzionale della conclusione del giudizio, una volta instaurato, in termini certi non rimessi alle parti configgenti e la necessità di non protrarre ad libitum una situazione di conflittualità tra poteri, che impedisca il ristabilimento della certezza e definitività dei rapporti. - In relazione all'inammissibilità del precedente ricorso per conflitto, v., citata, sentenza n. 267/2005. - In relazione alla necessità della definizione del giudizio entro termini certi non rimessi alle parti configgenti, v, citate, sentenza n. 116/2003 e, ex plurimis , ordinanze n. 294/2006 e n. 143/2005. - Sulla non riproponibilità del conflitto (dopo una dichiarazione di inammissibilità), v., citate ordinanze n. 358 e n. 280/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Verona, nei confronti del Senato della Repubblica, con l'atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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