Corte costituzionale
Sentenza n. 87/2006
Corte cost., sent. 10 marzo 2006, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 87/2006
- Data di deposito
- 10 marzo 2006
- Data di decisione
- 6 marzo 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:87
Norme oggetto del giudizio
- art. 46, legge n. 3 del 16 gennaio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 30230
Va riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale con i medesimi ricorsi nei confronti di altre disposizioni della legge 16 gennaio 2003, n. 3. > >
Massima n. 30231
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 46 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che disciplina il fenomeno della gestione provvisoria delle farmacie e prevede una sanatoria delle stesse con assegnazione al gestore provvisorio della relativa titolarità. La materia della organizzazione del servizio farmaceutico, come la giurisprudenza costituzionale ha da tempo affermato, va ricondotta al titolo di competenza concorrente di tutela della salute e la Corte , in relazione a varie leggi di "sanatoria" che nel passato hanno affrontato la materia, ha altresì escluso che potesse riconoscersi natura di principio ad "un insieme di disposizioni contenente una disciplina in sé compiuta e autoapplicativa che, come tale, non lascia il minimo spazio non solo per una ipotetica legiferazione ulteriore, ma persino per una normazione secondaria di mera esecuzione", né l'interesse nazionale può legittimare uno spostamento del regime delle competenze normative regolato dal nuovo art. 117 della Costituzione. > >- Sentenza citata n. 177/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto altre disposizioni della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), sollevate con i ricorsi in epigrafe;
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 46 della predetta legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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