Corte costituzionale

Sentenza n. 87/2006

Corte cost., sent. 10 marzo 2006, n. 87

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
87/2006
Data di deposito
10 marzo 2006
Data di decisione
6 marzo 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:87

Norme oggetto del giudizio

  • art. 46, legge n. 3 del 16 gennaio 2003

Parametri

Massime

Massima n. 30230

Va riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale con i medesimi ricorsi nei confronti di altre disposizioni della legge 16 gennaio 2003, n. 3. > >

Massima n. 30231

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 46 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che disciplina il fenomeno della gestione provvisoria delle farmacie e prevede una sanatoria delle stesse con assegnazione al gestore provvisorio della relativa titolarità. La materia della organizzazione del servizio farmaceutico, come la giurisprudenza costituzionale ha da tempo affermato, va ricondotta al titolo di competenza concorrente di tutela della salute e la Corte , in relazione a varie leggi di "sanatoria" che nel passato hanno affrontato la materia, ha altresì escluso che potesse riconoscersi natura di principio ad "un insieme di disposizioni contenente una disciplina in sé compiuta e autoapplicativa che, come tale, non lascia il minimo spazio non solo per una ipotetica legiferazione ulteriore, ma persino per una normazione secondaria di mera esecuzione", né l'interesse nazionale può legittimare uno spostamento del regime delle competenze normative regolato dal nuovo art. 117 della Costituzione. > >- Sentenza citata n. 177/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto altre disposizioni della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), sollevate con i ricorsi in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 46 della predetta legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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