Corte costituzionale

Sentenza n. 83/2006

Corte cost., sent. 3 marzo 2006, n. 83

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
83/2006
Data di deposito
3 marzo 2006
Data di decisione
22 febbraio 2006
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:83

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 4, legge n. 965 del 26 luglio 1965

Parametri

Massime

Massima n. 30224

Alla luce del principio da tempo affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui "la regola della non confrontabilità" dei sistemi previdenziali "incontra un limite nei casi in cui dal confronto emerga una evidente irragionevolezza", va escluso che nella specie tale limite sia stato superato, attesa la diversità di funzione cui assolve l'aliquota prevista dalla norma come quella evocata come tertium comparationis . Infatti, il trattamento pensionistico diretto di privilegio dei dipendenti degli enti locali per infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella A, di cui al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, non può essere posto a confronto con il trattamento pensionistico privilegiato dei dipendenti statali, di cui all'art. 65 del d.P.R. n. 1092 del 1973, poiché per i dipendenti degli enti locali l'aliquota indicata alla lettera a) del primo comma della norma censurata (0,66667) assicura la soglia minima di quantificazione del trattamento privilegiato, mentre per i dipendenti statali la percentuale prevista (0,80) per il calcolo della pensione di privilegio costituisce l'unica aliquota applicabile. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 3, comma quarto, della legge 26 luglio 1965, n. 965, nella parte in cui stabilisce che - ai fini della pensione diretta di privilegio dei dipendenti degli enti locali per infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella A, di cui al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 824 - l'aliquota indicata alla lettera a) del primo comma dello stesso articolo deve essere considerata in nessun caso inferiore a 0,66667, invece che a 0,80, così come previsto per i dipendenti statali dall'art. 65 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. > >- Sentenze citate n. 433/2005, nn. 297 e 345/1999, n. 454/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma quarto, della legge 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice unico delle pensioni presso la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana di Palermo – con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2006.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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