Corte costituzionale
Sentenza n. 82/2006
Corte cost., sent. 3 marzo 2006, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 82/2006
- Data di deposito
- 3 marzo 2006
- Data di decisione
- 22 febbraio 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:82
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 4, legge della Regione Campania n. 8 del 12 novembre 2004
- art. 5, comma 5, legge della Regione Campania n. 8 del 12 novembre 2004
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. g), Costituzione
- art. 2, legge n. 225 del 24 febbraio 1992
Massime
Massima n. 30225
È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 4, della legge della Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8, nella parte in cui prevede che il Sindaco di Napoli provvede secondo le procedure e deroghe di cui alla ordinanza 11 luglio 2001, n. 3142 del Ministro dell'Interno, nonostante il venir meno, in data 31 luglio 2004, dello stato di emergenza decretato, con d.P.C.m. del 2001, del 2002 e del 2003, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992. La norma impugnata, infatti, successiva alla scadenza dello stato di emergenza, nello stanziare un contributo a favore degli interventi di ripristino e ricostruzione previsti dalla detta ordinanza del Ministro dell'interno, e nel prevedere che il Sindaco di Napoli provvede «secondo le procedure e deroghe di cui all'ordinanza stessa», e quindi in deroga alla legislazione statale e regionale vigente, viola l'art. 117, terzo comma, Cost., perché si pone in contrasto con l'art. 5 della legge n. 225 del 1992 - il quale attribuisce al Consiglio dei ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza in ipotesi di calamità naturali, e prevede che a seguito della dichiarazione di emergenza, e per fare fronte ad essa, lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, il Ministro dell'Interno possano adottare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico -, e con l'art. 107, comma 1, lettere b) e c) , del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, - il quale chiarisce che tali funzioni hanno rilievo nazionale, ed esclude che il riconoscimento di poteri straordinari e derogatori della legislazione vigente possa avvenire da parte di una legge regionale -, norme statali, queste, entrambe espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, e quindi idonee a delimitare il potere normativo regionale, anche secondo il nuovo regime di competenze legislative delineato con la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione. > >- Le norme di cui agli artt. 5 della legge n. 225 del 1992 e 107, comma 1, lettere b) e c) , del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sono espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, e quindi idonee a delimitare il potere normativo regionale, anche secondo il nuovo regime di competenze legislative delineato con la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione: sentenza n. 327/2003.
Massima n. 30226
È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera g) , e terzo comma, Cost., e in relazione all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dell'art. 5, comma 5, della legge della Regione Campania n. 8 del 2004, secondo il quale «nelle more della legge che deve definire i compiti e le funzioni in via ordinaria e permanente dell'agenzia regionale per la difesa del suolo e tenuto conto che il 31 dicembre 2004 cessano le attribuzioni in capo al Presidente della Regione Campania, commissario delegato ex ordinanza del Ministero dell'Interno n. 2994/1999 e successive modificazioni, i compiti e le funzioni e le strutture di cui alle ordinanze n. 2994/1999 e n. 2789/1998 in capo alla struttura commissariale sono attribuiti all'agenzia regionale campana per la difesa del suolo a tal fine istituita». La disposizione, infatti, non attribuisce alla istituenda agenzia regionale per la difesa del suolo i poteri straordinari o derogatori previsti in capo al Presidente della Regione Campania dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2789 del 1998, né proroga lo stato di emergenza, con quel provvedimento dichiarato , ma è anzi diretta a regolare la situazione delle strutture commissariali per il tempo in cui venga a cessare lo stato di emergenza; né coinvolge uffici o organi statali, il che vale ad escludere la violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera g) , Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge della Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2004), nella parte in cui prevede che il Sindaco di Napoli provvede secondo le procedure e deroghe di cui alla ordinanza 11 luglio 2001, n. 3142 del Ministro dell'interno;
dichiara non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, della medesima legge della Regione Campania n. 8 del 2004, sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera g), e terzo comma, della Costituzione e in relazione all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2006.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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