Corte costituzionale

Sentenza n. 80/2006

Corte cost., sent. 3 marzo 2006, n. 80

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
80/2006
Data di deposito
3 marzo 2006
Data di decisione
22 febbraio 2006
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:80

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, legge della Regione Veneto n. 8 del 25 febbraio 2005
  • art. 25, legge della Regione Veneto n. 8 del 25 febbraio 2005
  • art. 3, comma 1, legge della Regione Veneto n. 30 del 26 novembre 2004
  • art. 1, comma 7, legge della Regione Lazio n. 5 del 3 marzo 2003
  • art. 2, comma 2, legge della Regione Liguria n. 17 del 17 giugno 2003
  • art. 1, comma 11, lett. b), legge della Regione Calabria n. 36 del 29 dicembre 2004
  • art. 1, comma 11, lett. f), legge della Regione Calabria n. 36 del 29 dicembre 2004

Parametri

Massime

Massima n. 30211

Per ragioni di disomogeneità di materia, le questioni di legittimità costituzionale prospettate in relazione all'art. 14 della legge della Regione Veneto n. 8 del 2005, contenente una disciplina in tema di installazione di impianti di telecomunicazioni, verranno trattate separatamente da quelle concernenti la disciplina dei servizi di trasporto pubblico locale, che saranno definite con distinta decisione. > >

Massima n. 30212

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso in via principale, avente ad oggetto l'art. 25 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8, è inammissibile l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il ricorso ed a resistervi. - Sentenze citate nn. 51/2006, 469, 383 e 150/2005. > >

Massima n. 30213

L'oggetto delle questioni di legittimità costituzionale relative alla legge della Regione Veneto n. 30 del 2004 va delimitato al solo comma 1 dell'art. 3, poiché sia le censure dedotte che il documento allegato alla deliberazione governativa di impugnazione della legge si riferiscono in termini espliciti alla norma suddetta. > >

Massima n. 30214

Reiezione delle eccezioni di inammissibilità sollevata dalla Regione Liguria in riferimento al ricorso n. 66 del 2003 sul rilievo della asserita indeterminatezza dei "termini normativi" e per "carenza dei requisiti argomentativi minimi necessari" del ricorso. Infatti, pur nella sommarietà delle articolazioni argomentative e della non precisa individuazione dei parametri del giudizio, nel complesso è chiaro sia l'oggetto sostanziale del ricorso, sia l'ordine delle questioni di legittimità costituzionale prospettate. > >

Massima n. 30215

Reiezione della eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Liguria in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., sul rilievo che nel quadro nel nuovo Titolo V sarebbe superata ogni "asimmetria" di posizione fra Stato e Regioni e, quindi, sussisterebbe carenza di interesse nei confronti di una censura non avente radice nel vizio di incompetenza. Anche dopo la riforma, infatti, la giurisprudenza della Corte ha affermato che lo Stato può impugnare in via principale una legge regionale, deducendo la violazione di qualsiasi parametro costituzionale; parimenti ha riconosciuto la idoneità delle norme comunitarie ad essere utilizzate quale parametro nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi promosso in via d'azione.

Massima n. 30216

Cessazione della materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Lazio 3 marzo 2003, n. 5, sollevate in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e) , della Costituzione. Nelle more del giudizio, infatti, sono intervenuti mutamenti sostanziali del quadro normativo, consistenti nell'intervento legislativo del legislatore regionale che, con l'art. 15, comma 3, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, ha sostituito il termine originariamente previsto dalla norma censurata (cinque anni dal 31 dicembre 2003) e su cui si fondavano le doglianze del ricorrente, con il termine del 31 dicembre 2004, "fatte salve ulteriori proroghe previste dalla normativa statale", rientrando così nell'ambito legislativo ad esso riservato dal comma 3- bis dell'art. 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Massima n. 30217

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria 17 giugno 2003, n. 17, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e) , della Costituzione, nella parte ove prevede la possibilità di derogare - per un periodo transitorio - alle prescritte procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto su gomma e su rotaie. La norma statale (art. 18, comma 3- bis , del d.lgs. n. 422 del 1997), che determina il termine ultimo entro cui le Regioni possono mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari di servizi di trasporto pubblico locale, al termine del quale è previsto che tutti i servizi siano affidati esclusivamente tramite procedure concorsuali è, infatti, espressiva dell'esclusivo potere del legislatore statale in tema di "tutela della concorrenza" ed ha carattere inderogabile e, per di più, prevede un ruolo delimitato per lo stesso legislatore regionale, che è eccezionalmente legittimato, rispetto alla nuova legislazione di liberalizzazione del settore, a ritardarne in parte l'immediata applicazione a certe condizioni ed entro un periodo massimo. Ne consegue che le Regioni non possono fissare un termine massimo entro il quale deve concludersi la fase transitoria e generalizzarsi l'affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi di trasporto locale in deroga alla norma statale. Questa assume un valore determinante al fine di assicurare, entro termini certi, l'effettiva apertura alla concorrenza del settore del trasporto pubblico locale, con piena attuazione della normativa europea in materia di liberalizzazione del mercato del servizio di trasporto locale.

Massima n. 30218

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, della legge della Regione Veneto 26 novembre 2004, n. 30, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e) , della Costituzione, nella parte in cui prevede, a favore degli affidatari dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, la proroga fino al 31 dicembre 2006 della gestione dei rispettivi servizi, nonché dei relativi contratti di servizio. La norma statale (art. 18, comma 3- bis , del d.lgs. n. 422 del 1997), che determina il termine ultimo entro cui le Regioni possono mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari di servizi di trasporto pubblico locale, al termine del quale è previsto che tutti i servizi siano affidati esclusivamente tramite procedure concorsuali è, infatti, espressiva dell'esclusivo potere del legislatore statale in tema di "tutela della concorrenza" ed ha carattere inderogabile e, per di più, prevede un ruolo delimitato per lo stesso legislatore regionale, che è eccezionalmente legittimato, rispetto alla nuova legislazione di liberalizzazione del settore, a ritardarne in parte l'immediata applicazione a certe condizioni ed entro un periodo massimo. Ne consegue che le Regioni non possono fissare un termine massimo entro il quale deve concludersi la fase transitoria e generalizzarsi l'affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi di trasporto locale in deroga alla norma statale. Questa assume un valore determinante al fine di assicurare, entro termini certi, l'effettiva apertura alla concorrenza del settore del trasporto pubblico locale, con piena attuazione della normativa europea in materia di liberalizzazione del mercato del servizio di trasporto locale.

Massima n. 30219

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 11, lettere b) e f) della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2004, n. 36, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e) , della Costituzione, nella parte in cui prevede la data del 31 dicembre 2006 come termine ultimo di gestione dei servizi di trasporto già esercitati in regime di concessione. La norma statale (art. 18, comma 3- bis , del d.lgs. n. 422 del 1997), che determina il termine ultimo entro cui le Regioni possono mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari di servizi di trasporto pubblico locale, al termine del quale è previsto che tutti i servizi siano affidati esclusivamente tramite procedure concorsuali è, infatti, espressiva dell'esclusivo potere del legislatore statale in tema di "tutela della concorrenza" ed ha carattere inderogabile e, per di più, prevede un ruolo delimitato per lo stesso legislatore regionale, che è eccezionalmente legittimato, rispetto alla nuova legislazione di liberalizzazione del settore, a ritardarne in parte l'immediata applicazione a certe condizioni ed entro un periodo massimo. Ne consegue che le Regioni non possono fissare un termine massimo entro il quale deve concludersi la fase transitoria e generalizzarsi l'affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi di trasporto locale in deroga alla norma statale. Questa assume un valore determinante al fine di assicurare, entro termini certi, l'effettiva apertura alla concorrenza del settore del trasporto pubblico locale, con piena attuazione della normativa europea in materia di liberalizzazione del mercato del servizio di trasporto locale. > >- Sentenze citate n. 251/1989, n. 82/1996.

Massima n. 30220

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 25 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e) , della Costituzione, nella parte in cui prevede la proroga dei servizi di trasporto pubblico locale "aggiuntivi" fino alla data di scadenza dei contratti di servizio per la gestione dei servizi "minimi", che risulterebbe essere fino al 31 dicembre 2006 (sebbene il limite disposto dalla normativa statale di recepimento dei principi comunitari sia quello del 31 dicembre 2005). La norma statale (art. 18, comma 3- bis , del d.lgs. n. 422 del 1997), che determina il termine ultimo entro cui le Regioni possono mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari di servizi di trasporto pubblico locale, al termine del quale è previsto che tutti i servizi siano affidati esclusivamente tramite procedure concorsuali è, infatti, espressiva dell'esclusivo potere del legislatore statale in tema di "tutela della concorrenza" ed ha carattere inderogabile e, per di più, prevede un ruolo delimitato per lo stesso legislatore regionale, che è eccezionalmente legittimato, rispetto alla nuova legislazione di liberalizzazione del settore, a ritardarne in parte l'immediata applicazione a certe condizioni ed entro un periodo massimo. Ne consegue che le Regioni non possono fissare un termine massimo entro il quale deve concludersi la fase transitoria e generalizzarsi l'affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi di trasporto locale in derogare alla norma statale. Questa assume un valore determinante al fine di assicurare, entro termini certi, l'effettiva apertura alla concorrenza del settore del trasporto pubblico locale, con piena attuazione della normativa europea in materia di liberalizzazione del mercato del servizio di trasporto locale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 14 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 50 del 2005;

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili, limitatamente alle questioni concernenti l'art. 25 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia), gli interventi spiegati dalle società Wind Telecomunicazioni S.p.a. e Telecom Italia Mobile S.p.a. nel giudizio introdotto con il ricorso n. 50 del 2005;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria 17 giugno 2003, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31, recante norme in materia di trasporto pubblico locale), dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Veneto 26 novembre 2004, n. 30 (Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni), dell'art. 1, comma 11, lettere b) e f), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2004, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, recante «Norme per il trasporto pubblico locale»), dell'art. 25 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia);

dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Lazio 3 marzo 2003, n. 5 (Norme in materia di società esercenti servizi di trasporto pubblico locale a partecipazione regionale), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2006.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

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