Corte costituzionale
Sentenza n. 63/2006
Corte cost., sent. 16 febbraio 2006, n. 63
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 63/2006
- Data di deposito
- 16 febbraio 2006
- Data di decisione
- 6 febbraio 2006
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:63
Norme oggetto del giudizio
- art. 51, comma 7, legge n. 3 del 16 gennaio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 30193
È infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dell'art. 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in quanto disciplina il procedimento di accertamento delle infrazioni al divieto di fumo in locali chiusi aperti al pubblico. La natura di principio fondamentale del divieto di fumo, ricadente nella materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., e la correlativa competenza statale ad individuare sia le fattispecie di illecito amministrativo sia la misura delle sanzioni corrispondenti, si riflettono, infatti, inevitabilmente sulla disciplina del procedimento - strettamente strumentale rispetto alla effettività del divieto - volto ad accertare in concreto le trasgressioni e ad irrogare le sanzioni medesime, atteso che l'imprescindibile esigenza di uniformità, che vale a qualificare come principi fondamentali le norme individuatrici delle fattispecie di illecito e le relative sanzioni, è sottesa anche alla regolamentazione del procedimento finalizzato alla loro applicazione. L'esigenza di uniformità della disciplina del procedimento, ove si consideri che il divieto di fumo ricade nella materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente, nondimeno si concilia con l'interesse costituzionalmente tutelato delle Regioni a far valere, nella predisposizione delle norme legislative, le proprie specifiche esigenze. La norma statale impugnata prevede, infatti, alla luce del principio della leale collaborazione, che la ridefinizione del procedimento sia affidata ad un accordo fra Stato e Regioni da raggiungersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e Province autonome. Né è ravvisabile nella norma impugnata la lamentata violazione del quarto comma dell'art. 117 Cost., per interferenza statale nell'ordinamento e nell'organizzazione regionale, di competenza legislativa residuale delle Regioni, in quanto all'esercizio della funzione legislativa corrisponde il dovere delle pubbliche amministrazioni, statali, regionali e locali, di dare applicazione, secondo le proprie competenze, alle norme di legge validamente in vigore. > >- Competenza legislativa in materia di determinazione delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo: sentenza n. 361/2003. > >- Sul criterio per il riparto fra Stato e Regioni della competenza legislativa per la prescrizione di sanzioni amministrative, cfr. sentenza n. 28/1996; sulla "vigilanza", come accessorio naturale della competenza sanzionatoria statale e regionale, cfr. sentenza n. 384/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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