Corte costituzionale

Sentenza n. 59/2006

Corte cost., sent. 16 febbraio 2006, n. 59

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
59/2006
Data di deposito
16 febbraio 2006
Data di decisione
6 febbraio 2006
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:59

Norme oggetto del giudizio

  • legge provincia Bolzano n. 8 del 25 novembre 2004

Parametri

Massime

Massima n. 30187

Nel giudizio di legittimità promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della legge della Provincia di Bolzano 25 novembre 2004, n. 8, è inammissibile l'intervento di Fausto Cirelli, in proprio e quale legale rappresentante del CORAM (Coordinamento registri amministratori) - associazione privata con finalità di tutela, promozione dell'attività e rappresentanza degli amministratori di condominio -, in quanto le parti del giudizio di costituzionalità delle leggi promosso ai sensi dell'art. 127 Cost. sono esclusivamente i soggetti titolari delle potestà legislative in contestazione. - Inammissibilità dell'intervento di soggetti diversi dai titolari delle potestà legislative in contestazione nel giudizio di costituzionalità delle leggi promosso ai sensi dell'art. 127 Cost.: sentenza n. 378/2005, n. 196/2004 e n. 338/2003.

Massima n. 30188

È ammissibile la questione avente ad oggetto un'intera legge quando il ricorso (nella specie, dello Stato) contiene una motivazione sintetica, ma non generica, della censura rivolta all'intera legge (nella specie, di una Provincia autonoma), e passa inoltre ad illustrare una serie di specifiche, presunte violazioni di norme costituzionali o interposte, da parte di singoli articoli della legge medesima. Mentre, infatti, è inammissibile la questione avente ad oggetto un'intera legge quando le censure adeguatamente motivate riguardino solo singole disposizioni, laddove quella indirizzata all'intero testo normativo si presenti del tutto generica, l'inammissibilità va invece esclusa quando dal ricorso sia possibile individuare con chiarezza le norme sulle quali si appuntano le singole censure. - In tema di inammissibilità, e sulle ipotesi di ammissibilità, di questione avente ad oggetto un'intera legge, v. sentenze n. 94/2003 e n. 74/2004.

Massima n. 30189

È costituzionalmente illegittima la legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 novembre 2004, n. 8, in quanto con una siffatta legge - le cui norme si pongono tra loro in un rapporto di stretta concatenazione, tale da far emergere l'organicità della disciplina - il legislatore provinciale ha inteso sostituire alla normativa statale vigente in materia di divieto di fumo nei locali chiusi una propria disciplina. Dalla natura di principi fondamentali delle norme dirette a prevedere, sanzionare e far rispettare il divieto di fumo deriva che le Regioni non possano introdurre proprie discipline alternative a quella statale, ancorché ritenute, come nella specie, giustificate da particolari esigenze territoriali. Né la specialità dell'autonomia delle Province di Trento e Bolzano rileva al fine di allargare la sfera legislativa delle stesse in confronto a quella delle Regioni a statuto ordinario, giacché la normativa oggetto della questione di costituzionalità ricade nelle materie «esercizi pubblici» e «igiene e sanità» (art. 9, numeri 7 e 10, dello statuto speciale), entrambe attribuite alla competenza legislativa concorrente delle predette Province, risultando evidente che la prevalenza, nella classificazione, debba spettare alla materia «igiene e sanità», per la sicura finalizzazione del divieto di fumo alla tutela della salute dei non fumatori. La collocazione delle norme sul divieto di fumo tra i principi fondamentali, operata dalla Corte costituzionale con riferimento al terzo comma dell'art. 117 Cost. per le Regioni di diritto comune, è valida anche nei confronti della Provincia di Bolzano, con riferimento all'art. 9 dello statuto speciale. Pertanto, la constatata organicità della disciplina, discrezionalmente elaborata ed approvata dalla Provincia di Bolzano, tendente a sostituirsi alla disciplina statale del divieto di fumo in locali chiusi, rende inevitabile, ai sensi degli artt. 9, numero 10), e 5 dello statuto, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intera legge impugnata, stante la natura di principi fondamentali delle norme statali che si vorrebbero sostituire. - In materia di divieto di fumo viene in rilievo la salute della persona, bene ugualmente pregiudicato dall'esposizione al fumo passivo su tutto il territorio nazionale, che per sua natura non si presterebbe ad essere protetto diversamente alla stregua di valutazioni differenziate, rimesse alla discrezionalità dei legislatori regionali: sentenza n. 361/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento di Fausto Cirelli, in proprio e quale legale rappresentante del CORAM (Coordinamento registri amministratori);

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 novembre 2004, n. 8 (Tutela della salute dei non fumatori).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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