Corte costituzionale
Sentenza n. 452/2006
Corte cost., sent. 28 dicembre 2006, n. 452
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 452/2006
- Data di deposito
- 28 dicembre 2006
- Data di decisione
- 13 dicembre 2006
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:452
Norme oggetto del giudizio
- (doc. IV-quater, n. 96), deliberazione della Camera dei deputati del 11 gennaio 2000
- (doc. IV-quater, n. 96), deliberazione della Camera dei deputati del 11 gennaio 2000
- (doc.IV-quater, n. 96), deliberazione della Camera dei deputati del 11 gennaio 2000
Parametri
- art. 6, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 68, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 30923
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Venezia nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'11 gennaio 2000 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma,della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale per reato di vilipendio alla bandiera, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del conflitto, sollevata dalla difesa della Camera dei deputati, in quanto la certezza in ordine alla corrispondenza della copia notificata dell'ordinanza di ammissibilità all'originale può essere conseguita attraverso il confronto con il testo della decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale , mentre nessuna rilevanza può riconoscersi alla attestazione di conformità effettuata dalla cancelleria del tribunale, non disponendo tale ufficio dell'originale dell'ordinanza.
Massima n. 30924
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Venezia nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'11 gennaio 2000 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale per reato di vilipendio alla bandiera, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità per mancata identificazione dell'organo giudiziario ricorrente, sollevata dalla difesa della Camera dei deputati, in quanto l'omessa intestazione dell'ordinanza non preclude l'identificazione del giudice ricorrente, la quale emerge con sufficiente certezza dal contesto dell'atto.
Massima n. 30925
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Venezia nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'11 gennaio 2000 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale per reato di vilipendio alla bandiera, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità per incertezza sulla natura dell'atto introduttivo, sollevata dalla difesa della Camera dei deputati, in quanto, a prescindere dalla forma dell'atto introduttivo e dal nomen iuris utilizzato , è sufficiente che il medesimo possieda i requisiti di sostanza necessari per un valido ricorso. - In relazione alla irrilevanza della forma dell'atto introduttivo, purché possieda i requisiti di sostanza necessari per un valido ricorso, v. citate sentenze n. 314/2006, n. 193/2005 e n. 298/2004.
Massima n. 30926
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Venezia nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'11 gennaio 2000 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale per reato di vilipendio alla bandiera, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa della Camera dei deputati, in quanto ai fini della corretta formulazione del petitum , è sufficiente qualsiasi espressione idonea a palesare, in modo univoco e chiaro, la volontà del ricorrente di richiedere la decisione della Corte su un determinato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Nella specie la volontà del ricorrente appare manifestata in modo inequivoco, avendo egli espressamente richiesto una dichiarazione di "non spettanza" alla Camera del potere in contestazione, nonché l'annullamento della delibera parlamentare. - In relazione alla ininfluenza della mancata indicazione di uno specifico petitum , v. citate sentenze n. 249/2006, nn. 164, 146 e 28/2005.
Massima n. 30927
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Venezia nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'11 gennaio 2000 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale per reato di vilipendio alla bandiera, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa della Camera dei deputati, in quanto il contenuto delle opinione espresse è stato testualmente riprodotto nell'atto introduttivo, così come pure sono stati esposte nel medesimo le ragioni di diritto del conflitto, contestando, in particolare, la valutazione dei presupposti dell'insindacabilità operata dalla Camera.
Massima n. 30928
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Venezia nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'11 gennaio 2000 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale per reato di vilipendio alla bandiera, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità ovvero improcedibilità, sollevata dalla difesa della Camera dei deputati, in quanto le modifiche, apportate al reato di vilipendio alla bandiera dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85, appaiono irrilevanti ai fini della perdurante sussistenza dell'interesse al ricorso per conflitto di attribuzione. Inoltre, la valutazione circa la riconducibilità della condotta del soggetto agente nell'ambito della fattispecie incriminatrice è possibile solo in quanto il giudice possa valutare le dichiarazioni effettuate dal parlamentare, possibilità che la predetta deliberazione di insindacabilità della Camera preclude.
Massima n. 30929
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Venezia nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'11 gennaio 2000 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale per reato di vilipendio alla bandiera, deve essere disattesa l'eccezione di irricevibilità dell'atto introduttivo, sollevata dalla difesa della Camera dei deputati dal momento che non sussiste un principio di infungibilità delle forme del ricorso e dell'ordinanza ai fini dell'instaurazione del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri, non implicando l'utilizzazione della forma dell'ordinanza, di per sé, l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 6 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale. - V., citate sentenze n. 193/2005 e n. 249/2006.
Massima n. 30930
Non spettava alla Camera dei deputati adottare la deliberazione di insindacabilità dell'11 gennaio 2000 (con conseguente annullamento della stessa), con la quale è stato affermato che le dichiarazioni per le quali un deputato è imputato dinanzi al Tribunale di Venezia per il reato di vilipendio alla bandiera concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari. Infatti, le espressioni usate non trovano alcuna corrispondenza sostanziale con atti parlamentari svolti dal medesimo imputato, né possono avere rilievo - ai fini della riconducibilità delle dichiarazioni per cui pende il procedimento penale nell'ambito dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - le attività di altri parlamentari appartenenti al medesimo gruppo, poiché, se è vero che le guarentigie previste dall'art. 68 Cost. sono poste a tutela delle istituzioni parlamentari nel loro complesso e non si risolvono in privilegi personali dei deputati e dei senatori, tuttavia da ciò non può trarsi la conseguenza che esista una tale fungibilità tra i parlamentari iscritti allo stesso gruppo da produrre effetti giuridici sostanziali nel campo della loro responsabilità civile e penale per le opinioni espresse al di fuori delle Camere. Infatti, l'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. si riferisce all'attività svolta personalmente dai singoli parlamentari e, dunque, non configura una sorta di insindacabilità di gruppo, per cui un atto o intervento parlamentare di un appartenente ad un gruppo fornirebbe copertura costituzionale per tutti gli altri iscritti al gruppo medesimo. - Negli stessi termini v. sentenze n. 249/2006, n. 146/2005 e n. 347/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Umberto Bossi, oggetto del procedimento penale davanti al Tribunale di Venezia, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, di conseguenza, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 gennaio 2000 (Doc. IV-quater, n. 96).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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