Corte costituzionale

Sentenza n. 450/2006

Corte cost., sent. 28 dicembre 2006, n. 450

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
450/2006
Data di deposito
28 dicembre 2006
Data di decisione
13 dicembre 2006
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:450

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 25 del 4 novembre 2005
  • e abrogativa, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 11 del 6 aprile 1998
  • legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 31 del 21 agosto 2000
  • art. 5, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 25 del 4 novembre 2005
  • art. 6, comma 4, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 25 del 4 novembre 2005
  • art. 14, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 25 del 4 novembre 2005
  • art. 15, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 25 del 4 novembre 2005

Parametri

  • legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 87, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
  • art. 93, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003

Massime

Massima n. 30912

E' inammissibile l'intervento in giudizio di Telecom Italia Mobile s.p.a. (TIM), poiché nei giudizi di costituzionalità delle leggi promossi in via d'azione sono legittimati ad essere parti soltanto i soggetti titolari delle attribuzioni legislative in contestazione. - V. citate, ex plurimis , sentenze nn. 265, 129, 103, 80, 59, 51/2006, e nn. 469, 383 e 336/2005.

Massima n. 30913

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Valle d'Aosta del 4 novembre 2005, n. 25, sollevata, in riferimento alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, dal Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto l'impugnazione della legge nel suo complesso non risulta menzionata nella delibera del Governo di autorizzazione alla proposizione del ricorso e nei relativi allegati. - V. citate, ex plurimis , sentenze n. 49/2006, e nn. 360 e 300/2005.

Massima n. 30914

Nel giudizio di legittimità costituzionale sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti degli articoli 5, 6, comma 4, 14, comma 1, e 15 della legge della Regione Valle d'Aosta del 4 novembre 2005, n. 25, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità, sollevata dalla Regione resistente, di inammissibilità per genericità delle censure. Infatti, il ricorso, sia pure in maniera sintetica, possiede i requisiti argomentativi minimi per identificare in quali termini si pongano le questioni proposte, risultando individuati i parametri costituzionali, nonché le norme interposte e i principi fondamentali dei quali si deduce la violazione. - V. citata, ex plurimis , sentenza n. 284/2006.

Massima n. 30915

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti dell'articolo 5, della legge della Regione Valle d'Aosta del 4 novembre 2005, n. 25, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto il ricorrente muove da un erroneo presupposto interpretativo. Invero, la norma impugnata non prevede un «controllo tecnico della progettazione» idoneo a compromettere il principio della unitarietà e funzionalità delle reti, atteso che, dalla lettura coordinata degli artt. 4, 5 e 16 della legge regionale impugnata, risulta che la documentazione tecnica, che deve essere allegata al progetto di rete, non è funzionale ad un controllo di natura tecnica sul contenuto della progettazione, bensì ad uno scopo puramente conoscitivo della Regione. Inoltre, il compito demandato agli enti locali sui progetti regionali di rete è preordinato, a norma dell'art. 6, comma 1, della medesima legge, alla verifica della loro conformità, da un lato, alla localizzazione degli impianti (art. 7, comma 1, della citata legge), richiamata dall'art. 6, comma 1, lettera a ) e, dall'altro, alle indicazioni degli strumenti urbanistici comunali (art. 6, comma 1, lettera b ) ). Ciò esclude ogni possibile interferenza con la potestà statale di individuare le tecnologie costruttive della rete nazionale e, dunque, con sfere di competenza legislativa dello Stato, atteso che i compiti affidati agli enti locali concernono esclusivamente aspetti rientranti nella loro specifica competenza relativa alla gestione del territorio.

Massima n. 30916

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma quattro, della legge della Regione Valle d'Aosta del 4 novembre 2005, n. 25, il quale prevede che la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione la misura dei diritti di istruttoria o di ogni altro onere posto a carico degli operatori interessati ad ottenere l'approvazione dei progetti e delle varianti (di cui al precedente art. 5), in relazione all'attività di consulenza tecnica svolta dall'ARPA. Invero, premesso che - pur sussistendo, in relazione a taluni profili, un labile collegamento con la materia dell'urbanistica - la disposizione in esame non riceve alcuna legittimazione da parte dello statuto speciale, giacché l'ambito materiale prevalente cui la stessa afferisce riguarda, in relazione all'oggetto regolamentato inerente all'attività svolta dall'ARPA, la "tutela della salute", e in relazione, invece, alla finalità perseguita, la "tutela della concorrenza", la norma impugnata è in contrasto con il principio fondamentale di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, il quale vieta a tutte le pubbliche amministrazioni di imporre «oneri o canoni» che non siano stabiliti dalla legge statale, e con le finalità, perseguite dalla medesima disposizione, da un lato, di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio e, dall'altro, di "tutela della concorrenza", sub specie di garanzia di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l'ingresso di nuovi soggetti nel settore. - Sulla circostanza che la previsione di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, costituisce un principio fondamentale della legislazione statale, v. citata sentenza n. 336/2005.

Massima n. 30917

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 15 della legge della Regione Valle d'Aosta del 4 novembre 2005, n. 25, che attribuisce alla Giunta regionale il potere di stabilire gli oneri economici in relazione all'attività di consulenza tecnica svolta dall'ARPA nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dal Capo III della medesima legge. Invero, premesso che - pur sussistendo, in relazione a taluni profili, un labile collegamento con la materia dell'urbanistica - la disposizione in esame non riceve alcuna legittimazione da parte dello statuto speciale, giacché l'ambito materiale prevalente cui la stessa afferisce riguarda, in relazione all'oggetto regolamentato inerente all'attività svolta dall'ARPA, la "tutela della salute", e in relazione, invece, alla finalità perseguita, la "tutela della concorrenza", la norma impugnata è in contrasto con il principio fondamentale di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, il quale vieta a tutte le pubbliche amministrazioni di imporre «oneri o canoni» che non siano stabiliti dalla legge statale, e con le finalità, perseguite dalla medesima disposizione, da un lato, di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio e, dall'altro, di "tutela della concorrenza", sub specie di garanzia di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l'ingresso di nuovi soggetti nel settore. - Sulla circostanza che la previsione di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, costituisce un principio fondamentale della legislazione statale, v. citata sentenza n. 336/2005.

Massima n. 30918

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti dell'articolo 14, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta del 4 novembre 2005, n. 25, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Infatti la disposizione censurata, che si limita a contemplare uno strumento di semplificazione procedimentale per interventi edilizi di minore impatto, su strutture già esistenti ed autorizzate, trova la sua legittimazione nella potestà legislativa primaria che lo statuto della Valle d'Aosta attribuisce alla Regione in materia "urbanistica". Potestà legislativa che incontra il limite (nella specie, però, non rinvenibile) delle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» (art. 2 dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta) e non anche il limite della normativa di competenza statale, soltanto espressiva, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, di principi fondamentali della materia "governo del territorio", atteso che, nel caso in questione, non possono trovare applicazione le disposizioni del novellato Titolo V, in connessione con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. - In relazione all'inerenza della denuncia di inizio attività alla materia urbanistica, v. citate sentenze n. 336/2005 e n. 303/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento di Telecom Italia Mobile s.p.a. (TIM);

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 4, e 15 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 4 novembre 2005, n. 25, recante «Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31»;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della suddetta intera legge regionale n. 25 del 2005, proposta, in riferimento alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 14, comma 1, della suddetta legge regionale n. 25 del 2005, proposte, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2006.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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