Corte costituzionale
Sentenza n. 449/2006
Corte cost., sent. 28 dicembre 2006, n. 449
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 449/2006
- Data di deposito
- 28 dicembre 2006
- Data di decisione
- 13 dicembre 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:449
Norme oggetto del giudizio
- art. 12-bis, comma 6, legge provincia Bolzano n. 7 del 5 marzo 2001
- art. 9, comma 1, legge provinciale n. 9 del 2 ottobre 2006
- art. 19, legge provincia Bolzano n. 10 del 18 novembre 2005
Parametri
- art. 9, comma 1, numero 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 6, legge n. 251 del 10 agosto 2000
- art. 117, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 30908
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12- bis , comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7, censurato con riferimento agli articoli 117, terzo comma, della Costituzione, e 9, primo comma, n. 10, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, deve essere respinta la richiesta della Provincia autonoma di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Infatti, pur tenendo conto della sopravvenuta sostituzione della disposizione citata ad opera dell'art. 9, comma 1, della legge provinciale 2 ottobre 2006, n. 9, che però ne riproduce il testo, salvo lievi variazioni formali, si impone, in forza del principio di effettività della tutela delle parti nei giudizi in via di azione, il trasferimento della questione alla norma che, sebbene portata da un atto legislativo diverso da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel suo immutato contenuto precettivo. Sul trasferimento della questione a nuova norma sopravvenuta, v. citate sentenze n. 533/2002 e n. 286/2004.
Massima n. 30909
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12- bis , comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7, sollevata con riferimento agli articoli 117, terzo comma, della Costituzione, e 9, primo comma, n. 10), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, va respinta l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla resistente, in ragione della ritenuta genericità ed indeterminatezza delle norme interposte e dell'omessa considerazione della normativa di attuazione statutaria. Il ricorrente, infatti, non si limita ad evocare, quale parametro interposto, gli artt. 15- septies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e 5 e 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, ma svolge anche argomentazioni a sostegno della doglianza ed individua il principio fondamentale dettato da tali disposizioni, del quale lamenta la violazione. Inoltre, il ricorso introduttivo prospetta l'incompetenza della Provincia autonoma in riferimento all'art. 9, primo comma, n. 10), dello statuto speciale.
Massima n. 30910
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 12- bis , comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7, nella parte in cui consente l'accesso alla pubblica selezione per il conferimento dell'incarico di dirigente tecnico-assistenziale anche a coloro che hanno frequentato un corso, organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano o da un istituto pubblico o privato riconosciuto in Italia o all'estero, in tecniche organizzative e manageriali in ambito sanitario, con superamento di un esame finale. Infatti, la disposizione censurata (nel testo sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge provinciale 2 ottobre 2006, n. 9) viola il principio fondamentale stabilito dall'art. 6 della legge statale 10 agosto 2000, n. 251, là dove consente l'accesso alla pubblica selezione per il conferimento dell'incarico di dirigente tecnico-assistenziale anche a coloro che, privi di laurea e del requisito di esperienza professionale, hanno frequentato un corso, organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano o da un istituto pubblico o privato riconosciuto in Italia o all'estero, in tecniche organizzative e manageriali in ambito sanitario, superando il relativo esame finale. Né la deroga a quel principio può trovare fondamento giustificativo nella previsione - contenuta nel terzo comma dell'art. 5 del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689 - che attribuisce alle Province la competenza ad attivare e gestire corsi di studio orientati al conseguimento della formazione richiesta da specifiche aree professionali, e a rilasciare, al termine di tali corsi, attestati che abilitano all'esercizio di un'attività professionale in corrispondenza alle norme comunitarie, perché la speciale competenza della Provincia autonoma di attivare corsi e di rilasciare diplomi con effetto equipollente vale ai fini dell'iscrizione negli albi professionali (e non per l'accesso alla dirigenza nel Servizio sanitario provinciale) e limitatamente a quelle attività professionali per il cui esercizio l'ordinamento richiede il diploma universitario (non quando la legge - come nel caso del dirigente infermieristico - richiede il diploma di laurea).
Massima n. 30911
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 novembre 2005, n. 10. Detto articolo, che ha inserito l'art. 73- ter nella legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, istituisce il profilo professionale sanitario del massaggiatore/massofisioterapista, rimettendo ad una deliberazione della Giunta provinciale la disciplina dei contenuti e della durata della formazione di tale figura e stabilendo le equipollenze ai fini dell'esercizio di tale professione nelle strutture sanitarie e limitatamente all'ambito del territorio provinciale. In tal modo, la norma denunciata, disciplinando una specifica figura professionale sanitaria, in quanto regola le modalità di accesso attraverso l'istituzione e l'organizzazione di appositi corsi o l'equipollenza di diplomi o attestati rilasciati per figure professionali analoghe e così incidendo sul relativo ordinamento didattico, va ricondotta, non alla materia dell' "addestramento e formazione professionale" - devoluta alla competenza legislativa primaria della Provincia autonoma ai sensi dell'art. 8, primo comma, n. 29), dello statuto speciale -, ma a quella delle "professioni", ed in particolare delle professioni sanitarie, in relazione alla quale debbono ritenersi riservate allo Stato, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., sia l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, sia la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni, sia l'istituzione di nuovi albi. La stessa norma, prevedendo forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite dalla normativa statutaria, si applica anche alle Province autonome. In materia di "professioni", v. sentenze n. 153 e n. 40/2006, n. 424, n. 355 e n. 319/2005, n. 353/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale:
1) dell'art. 12-bis, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del Servizio sanitario provinciale) – nel testo sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 ottobre 2006, n. 9 (Modifiche del riordinamento del Servizio sanitario provinciale) –, nella parte in cui consente l'accesso alla pubblica selezione per il conferimento dell'incarico di dirigente tecnico-assistenziale anche a coloro che hanno frequentato un corso, organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano o da un istituto pubblico o privato riconosciuto in Italia o all'estero, in tecniche organizzative e manageriali in ambito sanitario, con superamento di un esame finale;
2) dell'art. 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 novembre 2005, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali nei settori lavoro, urbanistica, assistenza, sanità, mobilità, foreste e demanio e altre disposizioni).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2006.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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