Corte costituzionale

Sentenza n. 447/2006

Corte cost., sent. 28 dicembre 2006, n. 447

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
447/2006
Data di deposito
28 dicembre 2006
Data di decisione
13 dicembre 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:447

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge provincia Bolzano n. 8 del 3 ottobre 2005
  • art. 1, comma 3, legge provincia Bolzano n. 8 del 3 ottobre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30902

In relazione al ricorso con il quale il Governo ha impugnato talune disposizioni contenute, rispettivamente, nell’art. 1 e nell’art. 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano del 3 ottobre 2005, n. 8, per violazione dell’art. 8 del d.P.R. del 31 agosto 1972, n. 670 e dell’art. 117 della Costituzione, va riservata a separata pronuncia l’impugnazione delle disposizioni contenute nell’art. 5 della citata legge provinciale.

Massima n. 30903

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano del 3 ottobre 2005, n. 8, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione dell’art. 8 del d.P.R. del 31 agosto 1972, n. 670 e dell’art. 117 della Costituzione, va respinta l’eccezione di manifesta inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Provincia resistente, in quanto è palese l’errore materiale contenuto sia nell’epigrafe del ricorso che nel petitum dello stesso, nei quali si fa riferimento al comma 2 dell’art. 1 dell’impugnata legge provinciale. Invero, dal complessivo tenore dell’atto introduttivo, oltre che dalla citata relazione ministeriale, si evince che il reale oggetto della impugnazione proposta è la disposizione in materia di revisione dei prezzi negli appalti pubblici, contenuta nel comma 3 del medesimo art. 1.

Massima n. 30904

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano del 3 ottobre 2005, n. 8, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione dell’art. 8 del d.P.R. del 31 agosto 1972, n. 670 e dell’art. 117 della Costituzione, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Provincia resistente, atteso che il ricorrente, sia pure in modo impreciso, ha inteso sollevare due distinte questioni di costituzionalità, aventi ciascuna carattere assorbente rispetto all’altra, in quanto dotate entrambe di propria autonomia. Esse, inoltre, non presentano quel tasso di genericità idoneo a determinarne la inammissibilità sul piano processuale, dal momento che consentono di individuare sufficientemente il contenuto e la portata delle censure proposte.

Massima n. 30905

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano del 3 ottobre 2005, n. 8, il quale reintroduce l'istituto della "revisione dei prezzi" negli appalti pubblici mediante il recepimento del contenuto dell'art. 1664 cod. civ. Invero, il legislatore provinciale ha disciplinato l'istituto della revisione del prezzo in modo difforme rispetto alla vigente regolamentazione statale di settore - in particolare, rispetto all'art. 26 della legge dell'11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 - alla quale va attribuita il carattere di normativa fondamentale economico-sociale. Mentre, infatti, quest'ultima si caratterizza per la previsione del divieto di revisione dei prezzi, con espressa enunciazione della inapplicabilità dell'art. 1664 del codice civile, il legislatore provinciale ha, invece, introdotto il principio della revisione del prezzo proprio secondo le modalità stabilite dall'art. 1664 cod. civ., di cui viene riprodotto pressoché testualmente il contenuto. Resta assorbita la censura di violazione dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. - In relazione alla qualificazione delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge n. 109 del 1994 e succ. mod. quali norme fondamentali di riforma economico-sociale, v. sentenza n. 482/1995. - Sull'istituto della revisione prezzi, che risponde ad un interesse unitario, afferendo a scelte legislative di carattere generale che implicano «valutazioni politiche e riflessi finanziari, che non tollerano discipline differenziate nel territorio», v. sentenza n. 308/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8 (Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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