Corte costituzionale
Sentenza n. 447/2006
Corte cost., sent. 28 dicembre 2006, n. 447
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 447/2006
- Data di deposito
- 28 dicembre 2006
- Data di decisione
- 13 dicembre 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:447
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge provincia Bolzano n. 8 del 3 ottobre 2005
- art. 1, comma 3, legge provincia Bolzano n. 8 del 3 ottobre 2005
Parametri
- art. 117, comma 2, Costituzione
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 30902
In relazione al ricorso con il quale il Governo ha impugnato talune disposizioni contenute, rispettivamente, nell’art. 1 e nell’art. 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano del 3 ottobre 2005, n. 8, per violazione dell’art. 8 del d.P.R. del 31 agosto 1972, n. 670 e dell’art. 117 della Costituzione, va riservata a separata pronuncia l’impugnazione delle disposizioni contenute nell’art. 5 della citata legge provinciale.
Massima n. 30903
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano del 3 ottobre 2005, n. 8, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione dell’art. 8 del d.P.R. del 31 agosto 1972, n. 670 e dell’art. 117 della Costituzione, va respinta l’eccezione di manifesta inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Provincia resistente, in quanto è palese l’errore materiale contenuto sia nell’epigrafe del ricorso che nel petitum dello stesso, nei quali si fa riferimento al comma 2 dell’art. 1 dell’impugnata legge provinciale. Invero, dal complessivo tenore dell’atto introduttivo, oltre che dalla citata relazione ministeriale, si evince che il reale oggetto della impugnazione proposta è la disposizione in materia di revisione dei prezzi negli appalti pubblici, contenuta nel comma 3 del medesimo art. 1.
Massima n. 30904
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano del 3 ottobre 2005, n. 8, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione dell’art. 8 del d.P.R. del 31 agosto 1972, n. 670 e dell’art. 117 della Costituzione, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Provincia resistente, atteso che il ricorrente, sia pure in modo impreciso, ha inteso sollevare due distinte questioni di costituzionalità, aventi ciascuna carattere assorbente rispetto all’altra, in quanto dotate entrambe di propria autonomia. Esse, inoltre, non presentano quel tasso di genericità idoneo a determinarne la inammissibilità sul piano processuale, dal momento che consentono di individuare sufficientemente il contenuto e la portata delle censure proposte.
Massima n. 30905
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano del 3 ottobre 2005, n. 8, il quale reintroduce l'istituto della "revisione dei prezzi" negli appalti pubblici mediante il recepimento del contenuto dell'art. 1664 cod. civ. Invero, il legislatore provinciale ha disciplinato l'istituto della revisione del prezzo in modo difforme rispetto alla vigente regolamentazione statale di settore - in particolare, rispetto all'art. 26 della legge dell'11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 - alla quale va attribuita il carattere di normativa fondamentale economico-sociale. Mentre, infatti, quest'ultima si caratterizza per la previsione del divieto di revisione dei prezzi, con espressa enunciazione della inapplicabilità dell'art. 1664 del codice civile, il legislatore provinciale ha, invece, introdotto il principio della revisione del prezzo proprio secondo le modalità stabilite dall'art. 1664 cod. civ., di cui viene riprodotto pressoché testualmente il contenuto. Resta assorbita la censura di violazione dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. - In relazione alla qualificazione delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge n. 109 del 1994 e succ. mod. quali norme fondamentali di riforma economico-sociale, v. sentenza n. 482/1995. - Sull'istituto della revisione prezzi, che risponde ad un interesse unitario, afferendo a scelte legislative di carattere generale che implicano «valutazioni politiche e riflessi finanziari, che non tollerano discipline differenziate nel territorio», v. sentenza n. 308/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8 (Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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