Corte costituzionale

Sentenza n. 425/2006

Corte cost., sent. 19 dicembre 2006, n. 425

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
425/2006
Data di deposito
19 dicembre 2006
Data di decisione
6 dicembre 2006
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:425

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 1, legge della Regione Marche n. 2 del 25 gennaio 2005
  • art. 11, comma 1, legge della Regione Marche n. 2 del 25 gennaio 2005
  • art. 11, comma 2, legge della Regione Marche n. 2 del 25 gennaio 2005
  • art. 13, comma 3, legge della Regione Marche n. 2 del 25 gennaio 2005
  • art. 20, comma 2, legge della Regione Marche n. 2 del 25 gennaio 2005
  • art. 20, comma 3, legge della Regione Marche n. 2 del 25 gennaio 2005
  • art. 20, comma 4, legge della Regione Marche n. 2 del 25 gennaio 2005
  • art. 17, comma 4, legge della Regione Marche n. 2 del 25 gennaio 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30860

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, 11, commi 1 e 2, 13, comma 3, 20, commi 2, 3 e 4 della legge della Regione Marche 25 gennaio 2005, n. 2, dal momento che, essendo sopravvenuta la legge regionale di modifica 10 febbraio 2006, n. 4, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato parziale rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.

Massima n. 30861

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 4, della legge della Regione Marche 25 gennaio 2005, n. 2, censurato, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere l) e n) , e terzo comma, Cost., in quanto stabilisce che la formazione teorica da espletarsi nel corso dell'apprendistato deve essere svolta secondo le modalità previste dalla contrattazione e, comunque, in prevalenza esternamente all'azienda. Infatti, la disciplina dell'apprendistato è costituta da norme che attengono a materie per le quali sono stabilite competenze legislative di diversa attribuzione: mentre la formazione interna alle aziende attiene all'ordinamento civile, la disciplina di quella esterna rientra nella competenza regionale in materia di formazione professionale, con interferenze con la materia dell'istruzione, nella quale lo Stato detta le norme generali e i principi fondamentali. E' la stessa legislazione statale, rappresentata dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad attribuire alle Regioni compiti anche normativi in materia di definizione dei profili formativi e dei rapporti tra tali profili e la definizione della formazione. La norma regionale de qua non modifica il monte ore complessivo di formazione fissato dalla legge statale per l'apprendistato professionalizzante e non impone alcuna limitazione al conseguimento della qualifica perseguita agli effetti lavorativi e del prosieguo dell'istruzione. - Sulla composizione delle interferenze fra competenze legislative di diversa attribuzione mediante il principio di leale collaborazione, v., citata, sentenza n. 50/2005. - Sulle attribuzioni statali in materia di istruzione v., citate, sentenze n. 286/2006 e n. 279/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, 11, commi 1 e 2, 13, comma 3, 20, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Marche 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 4, della medesima legge della Regione Marche n. 2 del 2005, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) e n), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso stesso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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