Corte costituzionale
Sentenza n. 425/2006
Corte cost., sent. 19 dicembre 2006, n. 425
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 425/2006
- Data di deposito
- 19 dicembre 2006
- Data di decisione
- 6 dicembre 2006
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:425
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 1, legge della Regione Marche n. 2 del 25 gennaio 2005
- art. 11, comma 1, legge della Regione Marche n. 2 del 25 gennaio 2005
- art. 11, comma 2, legge della Regione Marche n. 2 del 25 gennaio 2005
- art. 13, comma 3, legge della Regione Marche n. 2 del 25 gennaio 2005
- art. 20, comma 2, legge della Regione Marche n. 2 del 25 gennaio 2005
- art. 20, comma 3, legge della Regione Marche n. 2 del 25 gennaio 2005
- art. 20, comma 4, legge della Regione Marche n. 2 del 25 gennaio 2005
- art. 17, comma 4, legge della Regione Marche n. 2 del 25 gennaio 2005
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
- art. 49, comma 4, lett. a), decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
- art. 117, comma 2, lett. n), Costituzione
Massime
Massima n. 30860
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, 11, commi 1 e 2, 13, comma 3, 20, commi 2, 3 e 4 della legge della Regione Marche 25 gennaio 2005, n. 2, dal momento che, essendo sopravvenuta la legge regionale di modifica 10 febbraio 2006, n. 4, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato parziale rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.
Massima n. 30861
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 4, della legge della Regione Marche 25 gennaio 2005, n. 2, censurato, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere l) e n) , e terzo comma, Cost., in quanto stabilisce che la formazione teorica da espletarsi nel corso dell'apprendistato deve essere svolta secondo le modalità previste dalla contrattazione e, comunque, in prevalenza esternamente all'azienda. Infatti, la disciplina dell'apprendistato è costituta da norme che attengono a materie per le quali sono stabilite competenze legislative di diversa attribuzione: mentre la formazione interna alle aziende attiene all'ordinamento civile, la disciplina di quella esterna rientra nella competenza regionale in materia di formazione professionale, con interferenze con la materia dell'istruzione, nella quale lo Stato detta le norme generali e i principi fondamentali. E' la stessa legislazione statale, rappresentata dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad attribuire alle Regioni compiti anche normativi in materia di definizione dei profili formativi e dei rapporti tra tali profili e la definizione della formazione. La norma regionale de qua non modifica il monte ore complessivo di formazione fissato dalla legge statale per l'apprendistato professionalizzante e non impone alcuna limitazione al conseguimento della qualifica perseguita agli effetti lavorativi e del prosieguo dell'istruzione. - Sulla composizione delle interferenze fra competenze legislative di diversa attribuzione mediante il principio di leale collaborazione, v., citata, sentenza n. 50/2005. - Sulle attribuzioni statali in materia di istruzione v., citate, sentenze n. 286/2006 e n. 279/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, 11, commi 1 e 2, 13, comma 3, 20, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Marche 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 4, della medesima legge della Regione Marche n. 2 del 2005, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) e n), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso stesso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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