Corte costituzionale
Sentenza n. 424/2006
Corte cost., sent. 19 dicembre 2006, n. 424
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 424/2006
- Data di deposito
- 19 dicembre 2006
- Data di decisione
- 6 dicembre 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:424
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Campania n. 18 del 17 ottobre 2005
- art. 4, legge della Regione Campania n. 18 del 17 ottobre 2005
- art. 5, legge della Regione Campania n. 18 del 17 ottobre 2005
- art. 6, legge della Regione Campania n. 18 del 17 ottobre 2005
- art. 2, comma 1, lett. a), legge della Regione Campania n. 18 del 17 ottobre 2005
- art. 2, comma 1, lett. b), legge della Regione Campania n. 18 del 17 ottobre 2005
- art. 3, legge della Regione Campania n. 18 del 17 ottobre 2005
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 30859
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, comma 1, lettera b) , 4, 5 e 6 della legge della Regione Campania del 17 ottobre 2005, n. 18. Le disposizioni impugnate ricadono tutte nel campo riservato allo Stato in forza dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto definiscono un nuovo profilo professionale in materia sanitaria, il musicoterapista, che esegue un particolare tipo di terapia al fine di prevenire o curare le conseguenze di determinati disturbi psichici o fisici, disciplinano i profili e gli ordinamenti didattici nonché i titoli necessari per l'esercizio della professione e istituiscono il relativo albo. La declaratoria di illegittimità costituzionale deve essere estesa, in via consequenziale, anche agli artt. 1, 2 comma 1, lettera a) , e 3 della medesima legge regionale, pur se non oggetto di impugnazione, trattandosi di disposizioni inscindibilmente connesse con quelle dichiarate illegittime. - In relazione alle affermazioni che debbono ritenersi riservate allo Stato: l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, v. sentenze citate n. 40/2006; n. 424, n. 355 e n. 319/2005; la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni, v. sentenza citata n. 153/2006; l'istituzione di nuovi albi, v. sentenze citate n. 40/2006, n. 424 e n. 355/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera b), 4, 5 e 6 della legge della Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 18 (Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di musicoterapista);
dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale, degli artt. 1, 2, comma 1, lettera a), e 3 della medesima legge regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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