Corte costituzionale

Sentenza n. 424/2006

Corte cost., sent. 19 dicembre 2006, n. 424

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
424/2006
Data di deposito
19 dicembre 2006
Data di decisione
6 dicembre 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:424

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Campania n. 18 del 17 ottobre 2005
  • art. 4, legge della Regione Campania n. 18 del 17 ottobre 2005
  • art. 5, legge della Regione Campania n. 18 del 17 ottobre 2005
  • art. 6, legge della Regione Campania n. 18 del 17 ottobre 2005
  • art. 2, comma 1, lett. a), legge della Regione Campania n. 18 del 17 ottobre 2005
  • art. 2, comma 1, lett. b), legge della Regione Campania n. 18 del 17 ottobre 2005
  • art. 3, legge della Regione Campania n. 18 del 17 ottobre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30859

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, comma 1, lettera b) , 4, 5 e 6 della legge della Regione Campania del 17 ottobre 2005, n. 18. Le disposizioni impugnate ricadono tutte nel campo riservato allo Stato in forza dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto definiscono un nuovo profilo professionale in materia sanitaria, il musicoterapista, che esegue un particolare tipo di terapia al fine di prevenire o curare le conseguenze di determinati disturbi psichici o fisici, disciplinano i profili e gli ordinamenti didattici nonché i titoli necessari per l'esercizio della professione e istituiscono il relativo albo. La declaratoria di illegittimità costituzionale deve essere estesa, in via consequenziale, anche agli artt. 1, 2 comma 1, lettera a) , e 3 della medesima legge regionale, pur se non oggetto di impugnazione, trattandosi di disposizioni inscindibilmente connesse con quelle dichiarate illegittime. - In relazione alle affermazioni che debbono ritenersi riservate allo Stato: l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, v. sentenze citate n. 40/2006; n. 424, n. 355 e n. 319/2005; la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni, v. sentenza citata n. 153/2006; l'istituzione di nuovi albi, v. sentenze citate n. 40/2006, n. 424 e n. 355/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera b), 4, 5 e 6 della legge della Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 18 (Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di musicoterapista);

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale, degli artt. 1, 2, comma 1, lettera a), e 3 della medesima legge regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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