Corte costituzionale

Sentenza n. 406/2006

Corte cost., sent. 7 dicembre 2006, n. 406

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
406/2006
Data di deposito
7 dicembre 2006
Data di decisione
4 dicembre 2006
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:406

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, lettera a), legge della Regione Toscana n. 20 del 1° febbraio 2005
  • art. 2, lettera d), legge della Regione Toscana n. 20 del 1° febbraio 2005
  • art. 3, legge della Regione Toscana n. 20 del 1° febbraio 2005
  • art. 5, comma 1, legge della Regione Toscana n. 20 del 1° febbraio 2005
  • art. 5, comma 2, legge della Regione Toscana n. 20 del 1° febbraio 2005
  • art. 11, lettera h), legge della Regione Toscana n. 20 del 1° febbraio 2005

Parametri

  • art. 117, comma 2, lettera l), Costituzione
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 48, comma 4, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 49, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 50, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 6, comma 7, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003

Massime

Massima n. 30830

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, lettere a ) e d ), e 3 della legge della Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l ), e terzo comma, della Costituzione. Difatti, considerato che il censurato art. 2, lettere a ) e d ), contiene disposizioni di carattere generale e programmatico, il cui contenuto normativo si definisce considerandole congiuntamente a quelle del successivo art. 3 ed all'intero contesto in cui entrambe s'inseriscono, va rilevato che l'art. 3 della legge della Regione Toscana n. 20 del 2005 espressamente si riferisce alla formazione esterna, di competenza regionale, e ne prevede la disciplina mediante il regolamento di cui all'art. 32 della medesima legge regionale, da emanare «attuando le procedure di concertazione con i soggetti istituzionali e con i soggetti economici e sociali», con ciò assicurando procedure di concertazione con detti soggetti. - Sullo scrutinio di numerose disposizioni della legge n. 30/2003 e del d.lgs. n. 276/2003, v. citata sentenza n. 50/2005. - Sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di formazione professionale, v. citate sentenze n. 279/2005 e 286/2006.

Massima n. 30831

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1 e 2, e 11, lettera h ), della legge della Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20, censurate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l ), e terzo comma, della Costituzione, in quanto istituiscono e disciplinano un albo regionale delle agenzie per il lavoro, laddove le norme statali prevedono sezioni regionali dell'albo nazionale e l'obbligo delle Regioni di comunicare all'amministrazione dello Stato le autorizzazioni rilasciate. Il rilascio dell'autorizzazione è, infatti, previsto dalla normativa statale e, in particolare, dall'art. 6, commi 6, 7 e 8, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sicché, se le Regioni possono rilasciare le autorizzazioni, ne deriva come legittima conseguenza che possono istituire l'albo delle imprese da loro autorizzate. Tale istituzione non contrasta con l'obbligo di comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al citato comma 7, obbligo non escluso da alcuna disposizione regionale, e non impedisce, quindi, la inserzione delle imprese autorizzate dalla Regione nella sezione regionale dell'albo statale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, lettere a) e d), 3, 5, commi 1 e 2, e 11, lettera h), della legge della Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20, (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 - Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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