Corte costituzionale
Sentenza n. 406/2006
Corte cost., sent. 7 dicembre 2006, n. 406
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 406/2006
- Data di deposito
- 7 dicembre 2006
- Data di decisione
- 4 dicembre 2006
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:406
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, lettera a), legge della Regione Toscana n. 20 del 1° febbraio 2005
- art. 2, lettera d), legge della Regione Toscana n. 20 del 1° febbraio 2005
- art. 3, legge della Regione Toscana n. 20 del 1° febbraio 2005
- art. 5, comma 1, legge della Regione Toscana n. 20 del 1° febbraio 2005
- art. 5, comma 2, legge della Regione Toscana n. 20 del 1° febbraio 2005
- art. 11, lettera h), legge della Regione Toscana n. 20 del 1° febbraio 2005
Parametri
- art. 117, comma 2, lettera l), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 48, comma 4, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
- art. 49, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
- art. 50, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
- art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
- art. 6, comma 7, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
Massime
Massima n. 30830
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, lettere a ) e d ), e 3 della legge della Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l ), e terzo comma, della Costituzione. Difatti, considerato che il censurato art. 2, lettere a ) e d ), contiene disposizioni di carattere generale e programmatico, il cui contenuto normativo si definisce considerandole congiuntamente a quelle del successivo art. 3 ed all'intero contesto in cui entrambe s'inseriscono, va rilevato che l'art. 3 della legge della Regione Toscana n. 20 del 2005 espressamente si riferisce alla formazione esterna, di competenza regionale, e ne prevede la disciplina mediante il regolamento di cui all'art. 32 della medesima legge regionale, da emanare «attuando le procedure di concertazione con i soggetti istituzionali e con i soggetti economici e sociali», con ciò assicurando procedure di concertazione con detti soggetti. - Sullo scrutinio di numerose disposizioni della legge n. 30/2003 e del d.lgs. n. 276/2003, v. citata sentenza n. 50/2005. - Sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di formazione professionale, v. citate sentenze n. 279/2005 e 286/2006.
Massima n. 30831
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1 e 2, e 11, lettera h ), della legge della Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20, censurate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l ), e terzo comma, della Costituzione, in quanto istituiscono e disciplinano un albo regionale delle agenzie per il lavoro, laddove le norme statali prevedono sezioni regionali dell'albo nazionale e l'obbligo delle Regioni di comunicare all'amministrazione dello Stato le autorizzazioni rilasciate. Il rilascio dell'autorizzazione è, infatti, previsto dalla normativa statale e, in particolare, dall'art. 6, commi 6, 7 e 8, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sicché, se le Regioni possono rilasciare le autorizzazioni, ne deriva come legittima conseguenza che possono istituire l'albo delle imprese da loro autorizzate. Tale istituzione non contrasta con l'obbligo di comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al citato comma 7, obbligo non escluso da alcuna disposizione regionale, e non impedisce, quindi, la inserzione delle imprese autorizzate dalla Regione nella sezione regionale dell'albo statale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, lettere a) e d), 3, 5, commi 1 e 2, e 11, lettera h), della legge della Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20, (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 - Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze