Corte costituzionale
Sentenza n. 40/2006
Corte cost., sent. 8 febbraio 2006, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 40/2006
- Data di deposito
- 8 febbraio 2006
- Data di decisione
- 25 gennaio 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:40
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione Liguria n. 18 del 25 ottobre 2004
- art. 3, legge della Regione Liguria n. 18 del 25 ottobre 2004
- art. 6, legge della Regione Liguria n. 18 del 25 ottobre 2004
- art. 7, legge della Regione Liguria n. 18 del 25 ottobre 2004
- art. 9, legge della Regione Liguria n. 18 del 25 ottobre 2004
- art. 10, legge della Regione Liguria n. 18 del 25 ottobre 2004
- art. 11, legge della Regione Liguria n. 18 del 25 ottobre 2004
- art. 1, legge della Regione Liguria n. 18 del 25 ottobre 2004
- art. 4, legge della Regione Liguria n. 18 del 25 ottobre 2004
- art. 5, legge della Regione Liguria n. 18 del 25 ottobre 2004
- art. 8, legge della Regione Liguria n. 18 del 25 ottobre 2004
- art. 12, legge della Regione Liguria n. 18 del 25 ottobre 2004
- art. 13, legge della Regione Liguria n. 18 del 25 ottobre 2004
Parametri
Massime
Massima n. 30134
Illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18, con la quale la Regione ha definito le discipline bio-naturali per il benessere ed ha istituito, tra l'altro, il relativo Elenco regionale dei singoli operatori e delle organizzazioni con finalità didattiche, delle associazioni e delle scuole di formazione; ha disciplinato requisiti e modalità di iscrizione; ha istituito un Comitato regionale con funzioni di indirizzo sulla materia nel territorio regionale e poteri disciplinari. Infatti, l'impianto generale, lo scopo ed il contenuto precipuo della legge impugnata rendono evidente che l'oggetto della normativa in esame va ricondotto alla materia concorrente delle "professioni", rispetto alla quale la potestà legislativa delle Regioni deve svolgersi nel rispetto del principio - che si configura quale limite di ordine generale, invalicabile della legge regionale - secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici e l'istituzione di nuovi albi, è riservata allo Stato. - Sentenze citate n. 424, n. 355 e n. 319/2005, n. 353/2003.
Massima n. 30135
Sono costituzionalmente illegittimi, in via consequenziale, gli artt. 4, 5, 8, 12 e 13 della legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18, dal momento che dette norme sono palesemente funzionali al raggiungimento dello scopo della legge stessa, la quale si pone, nella sua interezza, in inscindibile connessione con le disposizioni specificamente censurate dal ricorrente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere);
dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 4, 5, 8, 12 e 13 della medesima legge regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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