Corte costituzionale
Sentenza n. 398/2006
Corte cost., sent. 1° dicembre 2006, n. 398
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 398/2006
- Data di deposito
- 1° dicembre 2006
- Data di decisione
- 20 novembre 2006
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:398
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, Capo III, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 11 del 6 maggio 2005
- art. 17, Capo III, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 11 del 6 maggio 2005
- art. 2, Capo I, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 11 del 6 maggio 2005
- art. 3, Capo I, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 11 del 6 maggio 2005
- art. 4, Capo I, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 11 del 6 maggio 2005
- art. 5, Capo I, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 11 del 6 maggio 2005
- art. 6, Capo I, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 11 del 6 maggio 2005
- art. 7, Capo I, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 11 del 6 maggio 2005
- art. 14, Capo II, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 11 del 6 maggio 2005
- art. 15, Capo II, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 11 del 6 maggio 2005
- art. 8, Capo I, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 11 del 6 maggio 2005
- art. 9, Capo I, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 11 del 6 maggio 2005
- art. 10, Capo I, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 11 del 6 maggio 2005
- art. 11, Capo I, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 11 del 6 maggio 2005
- art. 12, Capo I, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 11 del 6 maggio 2005
- art. 13, Capo II, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 11 del 6 maggio 2005
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 5, Costituzione
- art. 16, legge n. 11 del 4 febbraio 2005
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 117, comma 2, lettera s), Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera r), Costituzione
Massime
Massima n. 30814
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale del Capo III della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, primo e quinto comma, Cost. ed all'art. 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Infatti, nella deliberazione del Consiglio dei ministri contenente la determinazione del Governo ad impugnare non compare alcun riferimento a detto Capo III.
Massima n. 30815
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in quanto dà attuazione a tre direttive comunitarie incidenti su materie "aventi un carattere fortemente unitario", laddove la norma costituzionale imporrebbe un'attuazione esclusivamente statale. In realtà, le esigenze unitarie poste a base di un accentramento nello Stato della competenza ad attuare una direttiva comunitaria devono discendere con evidenza dalla stessa direttiva, mentre, nella specie, detta necessità non emerge da nessuna delle direttive coinvolte. In assenza di precise norme comunitarie che prescrivano l'accentramento, il richiamo generico all'art. 117, primo comma, Cost. è inconferente e si pone in contraddizione con il quinto comma dello stesso articolo, che prevede il potere delle Regioni e delle Province autonome all'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie di loro competenza. La legittimità dell'intervento legislativo di una Regione in attuazione di una direttiva comunitaria dipende dalla sua inerenza a materia attribuita alla potestà legislativa regionale, con la conseguenza che lo scrutinio di costituzionalità deve essere basato sui commi secondo, terzo e quarto dell'art. 117 Cost. e non sul primo comma, invocato dal ricorrente. - V., citata, sentenza n. 126/1996.
Massima n. 30816
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del Capo I della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 4, 5 e 6 dello statuto speciale e all'art. 117, commi secondo, lettera s) , e quinto, Cost., in quanto le norme in esso contenute riguarderebbero la materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato. La direttiva 2001/42/CE, cui la legge in esame dà attuazione, disciplina la valutazione ambientale strategica, che attiene alla materia "tutela dell'ambiente": ciò non significa che sia esclusa in tale campo ogni competenza regionale, data la "trasversalità" della materia in oggetto, rispetto alla quale si manifestano competenze diverse, che possono essere anche regionali. Dall'esame del Capo I non vengono in rilievo norme destinate ad incidere in campi riservati allo Stato, poiché la legge circoscrive l'attuazione della direttiva alle materie di competenza regionale e si impegna a rispettare i principi e i criteri generali della legislazione statale. - Sulla trasversalità della materia "tutela dell'ambiente" v., citate, sentenze n. 259/2004 e n. 407/2002.
Massima n. 30817
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del Capo II della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 4, 5 e 6 dello statuto speciale e all'art. 117, commi secondo, lettere r) ed s) , e quinto, Cost.. Con riferimento alle norme statutarie evocate e all'art. 117, commi secondo, lettera s) , e quinto, Cost., l'oggetto delle norme impugnate non è la tutela dell'ambiente ma la tutela del diritto dei cittadini ad accedere ad informazioni ambientali: infatti, il Capo II dà attuazione alla direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, attenendosi ai limiti tracciati dalla legislazione statale in materia di diritto di accesso del pubblico alle informazioni e prevedendo specifiche norme sull'informazione ambientale. Inconferente appare, poi, il parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r) , Cost., perché riguarda l'attività di coordinamento informativo ed informatico e nulla ha a che vedere con le norme che disciplinano l'accesso dei cittadini all'informazione ambientale. - Sul coordinamento informativo ed informatico v., citata, sentenza n. 17/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del Capo III della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2001/42/CE, della direttiva 2003/4/CE e della direttiva 2003/78/CE. Legge comunitaria 2004), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso citato in epigrafe, in riferimento all'art. 117, primo e quinto comma, della Costituzione, ed all'art. 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del Capo I della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2005, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso citato in epigrafe, in riferimento agli artt. 4, 5 e 6 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), all'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera s), e quinto comma, Cost., ed all'art. 16 della legge n. 11 del 2005;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del Capo II della medesima legge regionale promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso citato in epigrafe, in riferimento agli artt. 4, 5 e 6 della legge cost. n. 1 del 1963 ed all'art. 117, primo comma, secondo comma, lettere r) e s), e quinto comma, Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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