Corte costituzionale

Sentenza n. 393/2006

Corte cost., sent. 23 novembre 2006, n. 393

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
393/2006
Data di deposito
23 novembre 2006
Data di decisione
23 ottobre 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:393

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 3, legge n. 251 del 5 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30799

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè". La norma, che dispone la inapplicabilità dei nuovi, più brevi, termini di prescrizione ai reati per i quali sia intervenuta, in primo grado, la dichiarazione di apertura del dibattimento, introduce una deroga ingiustificata alla regola della retroattività della norma penale più favorevole al reo di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen., poichè la scelta di individuare nel momento della dichiarazione di apertura del dibattimento il discrimine temporale per l'applicazione della nuova disciplina nei processi in corso di svolgimento in primo grado alla data di entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 non è assistita da ragionevolezza: infatti, la dichiarazione di apertura del dibattimento non è idonea a correlarsi significativamente ad un istituto di carattere generale come la prescrizione, e al complesso delle ragioni che ne costituiscono il fondamento, poiché non connota indefettibilmente tutti i processi di primo grado, in particolare i riti alternativi, né è inclusa fra gli incombenti ai quali il legislatore attribuisce rilevanza ai fini dell'interruzione del decorso della prescrizione ex art. 160 cod. pen.. > >- Sulla locuzione "disposizioni più favorevoli al reo" v. citate, sentenze n. 455 e n. 85/1998, ordinanze n. 317/2000, n. 288 e n. 51/1999, n. 219/1997, n. 294 e n. 137/1996. > >- Sulla natura sostanziale della prescrizione v., citata, sentenza n. 275/1990. > >- Sull'interesse che viene perseguito attraverso la prescrizione v., citate, sentenze n. 254/1985 e n. 202/1971, ordinanza n. 337/1999. > >- Sulla forza giuridica riconosciuta dalla Corte alle norme internazionali relative ai diritti fondamentali della persona v., citate, sentenze n. 270/1999, n. 109/1997, n. 168/1994, n. 62/1992; in particolare, sul Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, v, citata, sentenza n. 15/1996. > >- Sugli interessi a favore dei quali può essere sacrificato l'interesse preservato dal principio di retroattività della lex mitior v. citate, sentenze n. 24/2004, n. 10/1997, n. 353 e n. 171/1996, n. 218 e n. 54/1993. > >- Sui diversi fini in vista dei quali la Corte ha attribuito rilievo al momento dell'apertura del dibattimento v., citate, ordinanze n. 230/2005 e n. 970/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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