Corte costituzionale
Sentenza n. 392/2006
Corte cost., sent. 21 novembre 2006, n. 392
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 392/2006
- Data di deposito
- 21 novembre 2006
- Data di decisione
- 8 novembre 2006
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:392
Norme oggetto del giudizio
- (doc. IV-quater n. 26), deliberazione della Camera dei deputati del 7 ottobre 2003
Parametri
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 68, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 30797
In relazione al ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dalla Corte di appello di Milano, sezione seconda civile, nei confronti della Camera dei deputati – con riferimento alla deliberazione del 7 ottobre 2003 (doc. IV- quater , n. 26), con la quale è stato dichiarato che le dichiarazioni oggetto del procedimento civile in corso presso la medesima Corte d’Appello concernono opinioni espresse da un deputato nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari, a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione –, va disattesa l’eccezione di inammissibilità, basata sul rilievo che l’atto introduttivo del giudizio difetterebbe di motivazione in ordine alla asserita non riconducibilità delle opinioni espresse dal parlamentare allo svolgimento della sua funzione. Invero, nel ricorso, non solo vengono riportate le dichiarazioni rese dal parlamentare in relazione alle quali è pendente procedimento civile dinanzi alla Corte d’appello, ma sono anche esposte le ragioni di fatto e di diritto che inducono la ricorrente a ritenere non invocabile, nel caso in questione, l’art. 68, primo comma, della Costituzione, e a denunciare la lesione delle attribuzioni dell’autorità giudiziaria.
Massima n. 30798
Non spettava alla Camera dei deputati - e va di conseguenza annullata la relativa delibera di insindacabilità datata 7 ottobre 2003 (doc. IV- quater , n. 26) - affermare che le dichiarazioni rese da un deputato, oggetto del procedimento civile pendente davanti alla Corte d'appello di Milano, sezione seconda civile, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Premesso che, per l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni, è necessaria una corrispondenza sostanziale di contenuto fra attività parlamentare e dichiarazioni, non essendo sufficiente una mera comunanza di tematiche, nel caso di specie, non è possibile rinvenire neppure nella delibera di insindacabilità e nella proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere un riferimento ad atti tipici del parlamentare, né gli atti di sindacato ispettivo, evocati e prodotti dalla difesa della Camera, provenienti dal parlamentare, evidenziano profili di corrispondenza rispetto alle espressioni che formano oggetto del giudizio civile; del resto le espressioni extra moenia del parlamentare contengono soltanto valutazioni fisionomiche sul magistrato, sicché esse sono prive di un intimo raccordo, contenutistico e funzionale, con l'esercizio delle funzioni parlamentari. - La pronuncia di ammissibilità a conflitto è costituita dall'ordinanza n. 314/2004. - Sulla sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento, cfr., citate, sentenze n. 249, n. 258, n. 260, n. 317, n. 331 e n. 335/2006, n. 164, n. 176, n. 193, n. 235/2005, n. 508/2002, n. 10 e n. 11/2000. - Sull'irrilevanza dell'attività parlamentare posta in essere da altri deputati o senatori, v. sentenza n. 249/2006. - Sull'irrilevanza, ai fini della declaratoria di insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., dell'inerenza delle dichiarazioni del parlamentare oggetto di contestazione al c.d. "contesto politico", v. sentenza n. 51/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi, oggetto del procedimento civile pendente davanti alla Corte d'appello di Milano, sezione seconda civile, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, di conseguenza, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 2003 (documento IV-quater, n. 26).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze