Corte costituzionale

Sentenza n. 392/2006

Corte cost., sent. 21 novembre 2006, n. 392

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
392/2006
Data di deposito
21 novembre 2006
Data di decisione
8 novembre 2006
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:392

Norme oggetto del giudizio

  • (doc. IV-quater n. 26), deliberazione della Camera dei deputati del 7 ottobre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 30797

In relazione al ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dalla Corte di appello di Milano, sezione seconda civile, nei confronti della Camera dei deputati – con riferimento alla deliberazione del 7 ottobre 2003 (doc. IV- quater , n. 26), con la quale è stato dichiarato che le dichiarazioni oggetto del procedimento civile in corso presso la medesima Corte d’Appello concernono opinioni espresse da un deputato nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari, a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione –, va disattesa l’eccezione di inammissibilità, basata sul rilievo che l’atto introduttivo del giudizio difetterebbe di motivazione in ordine alla asserita non riconducibilità delle opinioni espresse dal parlamentare allo svolgimento della sua funzione. Invero, nel ricorso, non solo vengono riportate le dichiarazioni rese dal parlamentare in relazione alle quali è pendente procedimento civile dinanzi alla Corte d’appello, ma sono anche esposte le ragioni di fatto e di diritto che inducono la ricorrente a ritenere non invocabile, nel caso in questione, l’art. 68, primo comma, della Costituzione, e a denunciare la lesione delle attribuzioni dell’autorità giudiziaria.

Massima n. 30798

Non spettava alla Camera dei deputati - e va di conseguenza annullata la relativa delibera di insindacabilità datata 7 ottobre 2003 (doc. IV- quater , n. 26) - affermare che le dichiarazioni rese da un deputato, oggetto del procedimento civile pendente davanti alla Corte d'appello di Milano, sezione seconda civile, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Premesso che, per l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni, è necessaria una corrispondenza sostanziale di contenuto fra attività parlamentare e dichiarazioni, non essendo sufficiente una mera comunanza di tematiche, nel caso di specie, non è possibile rinvenire neppure nella delibera di insindacabilità e nella proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere un riferimento ad atti tipici del parlamentare, né gli atti di sindacato ispettivo, evocati e prodotti dalla difesa della Camera, provenienti dal parlamentare, evidenziano profili di corrispondenza rispetto alle espressioni che formano oggetto del giudizio civile; del resto le espressioni extra moenia del parlamentare contengono soltanto valutazioni fisionomiche sul magistrato, sicché esse sono prive di un intimo raccordo, contenutistico e funzionale, con l'esercizio delle funzioni parlamentari. - La pronuncia di ammissibilità a conflitto è costituita dall'ordinanza n. 314/2004. - Sulla sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento, cfr., citate, sentenze n. 249, n. 258, n. 260, n. 317, n. 331 e n. 335/2006, n. 164, n. 176, n. 193, n. 235/2005, n. 508/2002, n. 10 e n. 11/2000. - Sull'irrilevanza dell'attività parlamentare posta in essere da altri deputati o senatori, v. sentenza n. 249/2006. - Sull'irrilevanza, ai fini della declaratoria di insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., dell'inerenza delle dichiarazioni del parlamentare oggetto di contestazione al c.d. "contesto politico", v. sentenza n. 51/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi, oggetto del procedimento civile pendente davanti alla Corte d'appello di Milano, sezione seconda civile, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, di conseguenza, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 2003 (documento IV-quater, n. 26).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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