Corte costituzionale

Sentenza n. 373/2006

Corte cost., sent. 14 novembre 2006, n. 373

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
373/2006
Data di deposito
14 novembre 2006
Data di decisione
6 novembre 2006
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Franco Bile
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:373

Norme oggetto del giudizio

  • (doc. IV-quater n. 13), deliberazione del Senato della Repubblica del 23 luglio 2003

Parametri

Massime

Massima n. 30770

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposti da una autorità giudiziaria, non ha rilievo il fatto che l'atto introduttivo abbia, anziché la forma del ricorso, quella dell'ordinanza, qualora possieda tutti i requisiti di sostanza necessari per un valido ricorso. > >- V. le citate sentenze n. 314 e n. 335/2006.

Massima n. 30771

Non spettava al Senato della Repubblica affermare che i fatti oggetto del processo civile per risarcimento danni proposto nei confronti di un proprio componente, e pendente davanti al Tribunale di Milano, sezione I civile, concernono opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e, conseguentemente, va annullata la delibera adottata dall'Assemblea nella seduta del 23 luglio 2003. Perché sia ravvisabile l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese da un parlamentare extra moenia e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento è infatti necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attività parlamentari, laddove nella specie né la delibera di insindacabilità, né la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato contengono alcun riferimento ad atti tipici compiuti dal senatore sul tema oggetto dell'articolo dal medesimo pubblicato, non valendo l'inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro cui le dichiarazioni si possano collocare, a connotarle quali espressive della funzione, ove esse siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato o senatore apporta alla vita parlamentare mediante la propria opinione e i propri voti, ma un'ulteriore e diversa articolazione di tale contributo, elaborata ed offerta all'opinione pubblica nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 Cost., né potendosi condividere l'assunto per cui l'attività di parlamentare e giornalista può essere considerata come parte della più ampia funzione di politico ed espressione - per quanto atipica - del relativo ruolo istituzionale. > >- Sul nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare e le funzioni di membro del Parlamento, vedi le citate sentenze n. 10 e n. 11/2000, nonché le sentenze 317, n. 329 e n. 335/2006. > >- In ordine alla irrilevanza del "contesto politico" entro il quale le dichiarazioni del parlamentare si possano collocare, v. le citate sentenze n. 51/2002, n. 317 e n. 329/2006. > >- Sulla irrilevanza della qualità di parlamentare rispetto all'esercizio di diritti e doveri che non richiedono l'intermediazione della rappresentanza parlamentare, v. le citate sentenze n. 286 e n. 329/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che i fatti oggetto del processo civile, proposto dalla dottoressa Anna Maria Leone contro il senatore Raffaele (Lino) Jannuzzi e pendente davanti al Tribunale di Milano, sezione I civile, in composizione monocratica, concernono opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 23 luglio 2003 (doc. IV-quater, n. 13).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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