Corte costituzionale

Sentenza n. 371/2006

Corte cost., sent. 14 novembre 2006, n. 371

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
371/2006
Data di deposito
14 novembre 2006
Data di decisione
6 novembre 2006
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:371

Norme oggetto del giudizio

  • (doc. IV-quater n. 58), deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001
  • (doc. IV-quater n. 58), deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001

Parametri

Massime

Massima n. 30763

Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione del 31 gennaio 2001 (documento IV- quater , n. 58) con cui si è ritenuto che i fatti per i quali è in corso giudizio civile per il risarcimento del danno derivante da dichiarazioni rese da un senatore nel corso di un'intervista, concernono opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, la proposizione del conflitto non può ritenersi preclusa dall'avvenuta pronuncia, in sede penale, di sentenza che, recependo la valutazione espressa nella delibera di insindacabilità, ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti del parlamentare. La declaratoria di improcedibilità resa in primo grado non impedisce al giudice di appello di sollevare conflitto di attribuzione in relazione alla medesima delibera, dovendosi escludere che il relativo potere si esaurisca con la decisione di prime cure; ad analoga conclusione si deve pervenire, a fortiori , nel caso in esame, ove la sentenza penale recettiva della valutazione di insindacabilità, emessa nell'udienza preliminare, non può comunque avere efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno: il Tribunale ricorrente è di conseguenza chiamato a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria senza alcuna preclusione derivante dalla decisione del giudice penale ed è, perciò, abilitato a proporre quel conflitto che il giudice penale aveva ritenuto di non dover sollevare. - Sul potere del giudice di appello di sollevare conflitti v., citata, sentenza n. 235/2005.

Massima n. 30764

Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione del 31 gennaio 2001 (documento IV- quater , n. 58) con cui si è ritenuto che i fatti per i quali è in corso giudizio civile per il risarcimento del danno derivante da dichiarazioni rese da un senatore nel corso di un'intervista, concernono opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, le conseguenze che potrebbero derivare, in seconda battuta, dall'accoglimento del conflitto, sul piano dei rapporti tra azione civile ed azione penale, sono del tutto irrilevanti ai fini dell'ammissibilità del conflitto, poiché, considerato che il Tribunale ricorrente ha non solo il potere ma anche il concreto interesse a sollevare il conflitto, il ricorso deve ritenersi eo ipso ammissibile, indipendentemente dagli ipotetici sviluppi processuali, prospettati dalla difesa del Senato in ordine al supposto "recupero", da parte del danneggiato, della facoltà di scelta fra l'esercizio dell'azione risarcitoria nella sede sua propria o mediante costituzione di parte civile nel processo penale. - Sulla natura sostanziale dell'immunità ex art. 68 Cost. v., citata, sentenza n. 265/1997.

Massima n. 30765

Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione del 31 gennaio 2001 (documento IV- quater , n. 58) con cui si è ritenuto che i fatti per i quali è in corso giudizio civile per il risarcimento del danno derivante da dichiarazioni rese da un senatore nel corso di un'intervista, concernono opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano non può essere considerato un giudizio di secondo grado sulla correttezza della valutazione sottesa alla delibera di insindacabilità, dal momento che, semplicemente, il giudice civile, adito con l'azione di risarcimento del danno, è abilitato a formulare ex novo ed in piena autonomia il giudizio precedentemente espresso dal giudice penale. Inoltre, il tribunale ha esplicitato sia la ragione per la quale la decisione del giudice penale non può ritenersi vincolante, sia i motivi per i quali tale decisione non sarebbe condivisibile.

Massima n. 30766

Non spettava al Senato della Repubblica adottare la delibera del 31 gennaio 2001 (documento IV-quater, n. 58), con la quale si è stabilito che le dichiarazioni rese da un senatore e oggetto del giudizio civile pendente dinanzi al Tribunale di Milano, I sezione civile, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ex art. 68, primo comma, Cost. e sono, perciò, insindacabili. Premesso che la prerogativa di cui alla citata norma costituzionale non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività, ma solo quelle legate da nesso funzionale con le attività svolte quale membro di una delle Camere, e che detto nesso sussiste ove siano riscontrabili sia un legame temporale fra attività parlamentare ed attività esterna (che abbia finalità divulgativa della prima), sia una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e atti esterni, nel caso in esame tra le interrogazioni parlamentari presentate dal senatore sul tema della gestione dei rifiuti nella città di Milano e le dichiarazioni affidate alla stampa non sussiste il suddetto nesso funzionale: escludendo, infatti, le interrogazioni parlamentari successive alle dichiarazioni extra moenia , posteriori di addirittura due anni e mezzo, residua un'unica interrogazione astrattamente rilevante, in quanto anteriore alle dichiarazioni, rispetto alla quale manca il requisito della sostanziale identità di contenuto. La deliberazione di insindacabilità di cui sopra deve, pertanto, essere annullata. - Sulla necessità che le dichiarazioni extra moenia siano espressione dell'esercizio di attività parlamentari v., citate, ex plurimis , sentenze n. 317/2006, n. 28, n. 164, n. 176, ordinanza n. 196/2005 e sentenze n. 235/2005, n. 52/2002, n. 10 e 11/2000. - Sul nesso funzionale v., citate, sentenze n. 317, n. 258 e n. 221/2006, n. 51/2002. - Sul legame temporale fra attività parlamentare e attività esterna v., citate, sentenze n. 317 e 260/2006. - Sul caso di pluralità di dichiarazioni in un unico contesto, v., citata, sentenza n. 246/2004. - Sull'irrilevanza del carattere diffamatorio delle dichiarazioni v., citata, sentenza n. 10/2000. - Sulle "circostanze di contorno" rispetto alle opinioni già espresse in sede parlamentare v., citate, sentenze n. 320 e n. 321/2000. - Sull'irrilevanza degli atti compiuti da parlamentari diversi dall'autore delle dichiarazioni v., citate, ex plurimis , sentenze n. 249, n. 260, n. 317/2006, n. 146/2005, n. 347/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Riccardo De Corato, oggetto del giudizio civile pendente davanti al Tribunale di Milano, I sezione civile, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, di conseguenza, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 gennaio 2001 (documento IV–quater, n. 58).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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