Corte costituzionale

Sentenza n. 370/2006

Corte cost., sent. 14 novembre 2006, n. 370

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
370/2006
Data di deposito
14 novembre 2006
Data di decisione
6 novembre 2006
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:370

Parametri

  • art. 123, ultimo comma, Costituzione
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 60, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972

Massime

Massima n. 30759

Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità, per omessa considerazione dei parametri costituzionali ricavabili dallo statuto, della questione di costituzionalità della legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7, censurata, per violazione dell'art. 123, ultimo comma, Cost. e dell'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, in quanto istituisce, con fonte ordinaria e non statutaria, il Consiglio delle autonomie locali. La legge de qua afferma espressamente che detto Consiglio viene istituito "in attuazione dell'art. 123, quarto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3": in tale situazione, trova giustificazione, sul piano processuale, che il ricorrente abbia prospettato, quale vizio inficiante la legge, la sola violazione dell'art. 123, ultimo comma, Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. > >- V., citata dalla Provincia autonoma di Trento, sentenza n. 175/2006.

Massima n. 30760

Non è fondata la questione di costituzionalità dell'intera legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7, censurata, per violazione dell'art. 123, ultimo comma, Cost. e dell'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, in quanto istituisce, con fonte ordinaria e non statutaria, il Consiglio delle autonomie locali. Ai sensi dell'art. 123, ultimo comma, Cost., "in ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali": detta norma, peraltro, non può applicarsi alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome ex art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - secondo cui, "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti", le disposizioni del novellato Titolo V parte seconda Cost. "si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" - dal momento che il meccanismo previsto da quest'ultima disposizione opera solo quando miri a garantire una maggior autonomia per le Regioni e non quando si traduca, invece, in una maggior autonomia per gli enti territoriali minori. Inoltre, la inapplicabilità dell'art. 123, ultimo comma, Cost. alle Regioni a statuto speciale si ricava anche dalla non comparabilità tra le forme di potestà statutaria delle autonomie regionali ordinarie e speciali. > >- Sull'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 v., citata, sentenza n. 314/2003. > >- Sull'"assoluta specialità" dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e sulla transitorietà delle sue finalità v., citata, sentenza n. 383/2005.

Massima n. 30761

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c) della legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7, contestato, per contrasto con l'art. 123, ultimo comma, Cost. e gli artt. 8, 9, 26, 47 e 60 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nella parte in cui attribuisce al Consiglio per le autonomie locali il compito di formulare proposte legislative che possono costituire, ove approvate secondo le modalità stabilite dalla stessa norma, oggetto di un apposito disegno di legge presentato dalla Giunta provinciale al Consiglio provinciale. Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, è entrato in vigore l'art. 7, comma 1, lettera c) , della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, che ha modificato la norma censurata in senso satisfattivo delle censure fatte valere e la norma impugnata non ha ricevuto medio tempore attuazione.

Massima n. 30762

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7, censurato, per violazione dell'art. 123, ultimo comma, Cost. e degli artt. 8, 9, 26, 47 e 60 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in quanto demanda ad un regolamento interno del Consiglio provinciale di disciplinare le procedure attraverso cui il Consiglio delle autonomie locali partecipa all' iter di formazione delle leggi provinciali. Infatti, la norma censurata si limita ad attribuire al Consiglio delle autonomie locali un compito nella fase di formazione delle leggi provinciali che, comunque, deve rispettare quanto previsto dallo statuto speciale e, quindi, non può in alcun modo incidere sulla titolarità della iniziativa legislativa; la norma, inoltre, non occupandosi delle forme di iniziativa legislativa popolare, non viola l'art. 60 dello statuto, che pone una riserva di legge regionale con riferimento alla disciplina di tale iniziativa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali), proposta, in riferimento agli articoli 8, 9, 26, 47 e 60 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all'art. 123, ultimo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima legge provinciale n. 7 del 2005, proposta, in riferimento all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 3, della predetta legge provinciale n. 7 del 2005, proposta, in riferimento agli articoli 8, 9, 26, 47 e 60 del citato d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e all'art. 123, ultimo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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