Corte costituzionale

Sentenza n. 367/2006

Corte cost., sent. 9 novembre 2006, n. 367

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
367/2006
Data di deposito
9 novembre 2006
Data di decisione
25 ottobre 2006
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:367

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2-novies, decreto-legge n. 30 del 2 marzo 1974
  • legge n. 114 del 16 aprile 1974
  • art. 2, comma 3, decreto-legge n. 694 del 1° ottobre 1982
  • legge n. 881 del 29 novembre 1982
  • art. 2, decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997

Parametri

Massime

Massima n. 30755

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2- novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114 - come modificato dall'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881 - e dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, nella parte in cui non prevedono la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi presso l'Accademia di belle arti per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, quando il corso di studi sia propedeutico e funzionale allo svolgimento dell'attività lavorativa da parte dell'interessato. Infatti, considerato che il nesso di strumentalità tra titolo di studio e attività lavorativa è essenziale al lavoro pubblico per il quale rileva l'art. 97 Cost. mentre è estraneo al lavoro privato, non sussiste quella omogeneità di situazioni che renderebbe ingiustificata la diversa regolamentazione adottata in ordine alle condizioni che legittimano il diritto di riscatto nel settore pubblico rispetto a quello privato. - Sulla strumentalità dei titoli riscattabili rispetto all'immissione in servizio o alla progressione in carriera, v. citate sentenze n. 52/2000, n. 112/1996, n. 535/1990, n. 128/1981. - Sulla diversa regolamentazione adottata in ordine alle condizioni che legittimano il diritto di riscatto nel settore pubblico rispetto a quello privato, v. sentenze n. 113/2001 e n. 112/1996.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali) – come modificato dall'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure di contenimento del disavanzo del settore previdenziale) – e dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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