Corte costituzionale

Sentenza n. 364/2006

Corte cost., sent. 9 novembre 2006, n. 364

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
364/2006
Data di deposito
9 novembre 2006
Data di decisione
25 ottobre 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:364

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, legge della Regione Puglia n. 9 del 11 agosto 2005
  • art. 1, comma 1, legge della Regione Puglia n. 9 del 11 agosto 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30747

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Puglia 11 agosto 2005 n. 9 – il quale prevede la sospensione, fino all’approvazione del piano energetico ambientale regionale (e, comunque, fino al 30 giugno 2006) delle procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti eolici presentate dopo il 31 maggio 2005 –, sollevata in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lettere a ), e ) e s ), e terzo, della Costituzione. Infatti, la difesa erariale incentra le proprie doglianze sulla moratoria contenuta nell'art. 1, comma 1, della legge n. 9/2005, senza che sia rinvenibile alcuna specifica censura relativa al successivo comma 3, la cui impugnazione difetta, quindi, dei requisiti minimi per l'instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale.

Massima n. 30748

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9. La legge regionale impugnata, nel disciplinare le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica, incide sulla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» rientrante nella competenza legislativa concorrente delle Regioni: l'art. 1, comma 1, nella parte in cui sospende, fino all'approvazione del piano energetico ambientale regionale e, comunque, fino al 30 giugno 2006, le procedure autorizzative presentate dopo il 31 maggio 2005, si pone in contrasto con il principio fondamentale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" di cui all'art. 12, comma 4, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, che fissa un termine massimo per la conclusione del procedimento autorizzativo. Infatti, non essendo stato adottato il previsto piano, la sospensione in tal modo disposta è superiore al termine fissato dal legislatore statale per la conclusione del procedimento. Restano assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalità dedotti dal ricorrente. - Sulla qualificazione della previsione di un termine conclusivo per la definizione di un procedimento autorizzatorio quale principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», cfr. sentenze n. 383 e n. 336/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9 (Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica);

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Puglia n. 9 del 2005, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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