Corte costituzionale

Sentenza n. 335/2006

Corte cost., sent. 19 ottobre 2006, n. 335

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
335/2006
Data di deposito
19 ottobre 2006
Data di decisione
11 ottobre 2006
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:335

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 30 maggio 2000

Parametri

Massime

Massima n. 30708

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Tribunale di Milano, prima sezione civile nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un giudizio civile di risarcimento danni, va disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa della Camera dei deputati, poiché l'atto introduttivo del giudizio ha il contenuto essenziale del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, con l'affermazione da parte del Tribunale che la delibera impugnata costituisce invasione della propria sfera di competenza.

Massima n. 30709

Non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali è pendente davanti al Tribunale di Milano, prima sezione civile, il giudizio per risarcimento danni conseguenti alla dichiarazioni rese da un deputato riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e conseguentemente va annullata la deliberazione adottata dall'Assemblea il 30 maggio 2000. Le dichiarazioni oggetto della delibera di insindacabilità, rese dal parlamentare extra moenia , non costituiscono la sostanziale riproduzione di atti tipici posti in essere dal medesimo parlamentare e non sono quindi collegate da nesso funzionale a tali atti, mentre risultano irrilevanti sia la generica omogeneità tra le opinioni espresse e il contesto politico, sia gli atti compiuti dal parlamentare successivamente alla manifestazione delle opinioni addebitategli, atti che in tanto possono essere idonei a giustificare la dichiarazione di insindacabilità, in quanto essi siano già stati preannunciati nelle dichiarazioni o siano prevedibili sulla base della specifica situazione, non essendo per contro sufficiente la brevità del lasso di tempo intercorrente tra le opinioni espresse al di fuori del Parlamento e gli atti di funzione. > >- Sul nesso funzionale tra le dichiarazioni del parlamentare extra moenia e atti parlamentari tipici, v. le citate sentenze n. 10 e n. 11/2000, n. 347 e n. 348/2004, n. 164, n. 176, n. 193/2005, n. 286 e n. 317/2006. > >- Sulla con testualità tra dichiarazioni e atti tipici, v. le citate sentenze n. 223/2005 e n. 221/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali è pendente davanti al Tribunale di Milano, prima sezione civile, il giudizio per risarcimento danni indicato in epigrafe riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 2000 (doc. IV-quater, n. 130).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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