Corte costituzionale
Sentenza n. 331/2006
Corte cost., sent. 19 ottobre 2006, n. 331
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 331/2006
- Data di deposito
- 19 ottobre 2006
- Data di decisione
- 11 ottobre 2006
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:331
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 26 gennaio 2000
- deliberazione della Camera dei deputati del 26 gennaio 2000
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 30691
Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’Appello di Milano, sezione seconda civile, nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione 26 gennaio 2000 (doc. IV- quater , n. 102) di insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare, inammissibilità legata al fatto che il potere di sollevare il conflitto si sarebbe consumato con la pronuncia della sentenza di condanna da parte del giudice di primo grado, al quale la deliberazione di insindacabilità era stata comunicata. Infatti il giudice d'appello, in forza dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, può affrontare ogni questione non preclusa che ritenga rilevante ai fini del decidere e la legge 11 marzo 1953, n, 87 non fissa alcun termine decadenziale per la proposizione del ricorso. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 235/2005, n. 116/2003.
Massima n. 30692
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'Appello di Milano, sezione seconda civile, nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera 26 gennaio 2000 (doc. IV- quater , n. 102) di insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare, per ritenuta carente esposizione delle ragioni del conflitto, anche in relazione alla omessa riproduzione delle frasi pronunciate dal parlamentare. Vero è che nell'atto introduttivo le dichiarazioni in ordine alle quali pende il giudizio civile non sono riportate in modo testuale e che, a colmare la lacuna, non possono soccorrere gli atti del procedimento irritualmente trasmessi dal Tribunale; tuttavia, la Corte d'appello di Milano ha fatto esplicito richiamo alla relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ove si rinviene l'integrale descrizione delle opinioni manifestate dal deputato, e tale documento è allegato al ricorso e la ricorrente, una volta enucleato il caso concreto, ha escluso la sussistenza del nesso funzionale. Ne consegue che l'atto introduttivo contiene gli elementi indispensabili per l'identificazione della causa petendi . - Su analoga questione, v. ordinanze n. 264/2000 e n. 129/2005.
Massima n. 30693
In relazione al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’Appello di Milano, sezione seconda civile, nei confronti della Camera dei deputati con riferimento alla delibera 26 gennaio 2000 (doc. IV- quater , n. 102) di insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare, va rigettata l’eccepita necessità di una nuova valutazione della perdurante sussistenza dei presupposti per l’elevazione del conflitto, sollevata in considerazione della sopravvenienza della legge n. 140/2003, emanata in attuazione dell’art. 68, Cost. Infatti, l'art. 3, comma 1, della medesima legge non ha carattere innovativo e, nonostante la nuova, più ampia formulazione lessicale, costituisce attuazione del disposto dell'art. 68 della Costituzione. In senso analogo, v. sentenze n. 235/2005, n. 120/2004.
Massima n. 30694
Non spettava alla Camera dei deputati deliberare, con la deliberazione 26 gennaio 2000 (doc. IV- quater , n. 102), l'insindacabilità delle opinioni espresse da un deputato, per le quali è in corso davanti alla Corte d'appello di Milano un giudizio civile. Ai fini della sussistenza del nesso funzionale, non basta che le dichiarazioni rese extra moenia si inseriscano in un contesto genericamente politico, ma debbono costituire, in ragione di una identità sostanziale di contenuto, la riproduzione all'esterno di attività svolte nella qualità di membro delle Camere. Nel caso in esame, l'intento politico delle espressioni incriminate e la collocazione del tema trattato nel novero delle finalità del partito di appartenenza del deputato sono elementi estranei all'oggetto delle guarentigie parlamentari ed attengono piuttosto alla verifica, rimessa all'autorità giudiziaria, della compatibilità con i limiti del diritto di critica politica. Né il nesso funzionale può risolversi in un generico collegamento con un contesto politico indeterminabile, del tutto avulso dall'esercizio di funzioni parlamentari suscettibili di essere concretamente individuate. Neppure negli atti ispettivi evocati dalla difesa della Camera dei deputati è rintracciabile un valido fondamento della declaratoria di insindacabilità (atti di funzione posteriori allo svolgimento dei fatti o atti attribuibili a deputati diversi dall'autore delle esternazioni, seppur appartenenti al medesimo gruppo parlamentare). - In tema di nesso funzionale delle dichiarazioni rese extra moenia , v. citate sentenze n. 260/2006, n. 137/2001, n. 10 e n. 11/2000. - Sull'irrilevanza di atti di funzione posteriori allo svolgimento dei fatti, v. sentenze n. 258 e n. 260/2006, n. 347/2004. - Sull'irrilevanza di atti attribuibili a deputati diversi dall'autore delle esternazioni, v. sentenze n. 249 e 260/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Umberto Bossi, per le quali è in corso davanti alla Corte d'appello di Milano il giudizio civile indicato in epigrafe;
annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 2000 (doc. IV-quater, n. 102).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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