Corte costituzionale
Sentenza n. 329/2006
Corte cost., sent. 13 ottobre 2006, n. 329
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 329/2006
- Data di deposito
- 13 ottobre 2006
- Data di decisione
- 9 ottobre 2006
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:329
Norme oggetto del giudizio
- doc. IV-quater, deliberazione del Senato della Repubblica n. 61 del 31 gennaio 2001
Parametri
Massime
Massima n. 30688
Nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Corte d'appello di Milano nei confronti del Senato della Repubblica avverso la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni rese da un senatore, in relazione alle quali è pendente un processo civile a carico del parlamentare, va dichiarata, in conformità a quanto deciso con ordinanza letta in udienza, l'inammissibilità dell'intervento del senatore convenuto nel giudizio civile per carenza di legittimazione.
Massima n. 30689
Non spettava al Senato della Repubblica affermare che i fatti oggetto del processo civile, pendente davanti alla Corte d'appello di Milano, promosso dal magistrato Guido Salvini contro il senatore Marco Boato per il risarcimento del danno subito in conseguenza delle dichiarazioni rese dal parlamentare, in qualità di teste, nel corso di un procedimento penale, concernono opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., e va conseguentemente annullata la delibera di insindacabilità adottata dall'Assemblea nella seduta del 31 gennaio 2001. Perché sia ravvisabile l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese da un parlamentare extra moenia e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento è infatti necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attività parlamentari, laddove nella specie né la delibera di insindacabilità né la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato contengono alcun riferimento ad atti tipici compiuti dal senatore sul tema oggetto della deposizione. Il mero «contesto politico», infatti, o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro cui le dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato o senatore apporta alla vita parlamentare mediante la propria opinione e i propri voti, ma un'ulteriore e diversa articolazione di tale contributo, elaborata ed offerta all'opinione pubblica nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 Cost. Né, in particolare, la deposizione resa in un giudizio penale costituisce atto tipico della funzione di senatore, atteso che l'obbligo di rendere testimonianza riguarda direttamente ogni cittadino, e l'esercizio di tale dovere non richiede l'intermediazione della rappresentanza parlamentare, di guisa che la dichiarazione fatta nel corso dell'incombente istruttorio non può assumere i connotati di un atto tipico della funzione solo perché ne sia autore un parlamentare. > >- Sul nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare e le funzioni di membro del Parlamento, vedi sentenze n. 10 e n. 11/2000, nonché le sentenze n. 314, n. 315 e n. 317/2006. > >- In ordine alla rilevanza del "contesto politico" entro il quale le dichiarazioni del parlamentare si possano collocare, cfr. sentenze n. 317/2006 e n. 51/2002. > >- Sulle dichiarazioni rese dal parlamentare nel corso di una deposizione in giudizio, vedi sentenza n. 286/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che i fatti oggetto del processo civile, proposto dal dott. Guido Salvini contro il senatore Marco Boato e pendente davanti alla Corte d'appello di Milano, sezione seconda civile, concernono opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 gennaio 2001 (doc. IV-quater, n. 61).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 ottobre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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