Corte costituzionale

Sentenza n. 329/2006

Corte cost., sent. 13 ottobre 2006, n. 329

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
329/2006
Data di deposito
13 ottobre 2006
Data di decisione
9 ottobre 2006
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Franco Bile
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:329

Norme oggetto del giudizio

  • doc. IV-quater, deliberazione del Senato della Repubblica n. 61 del 31 gennaio 2001

Parametri

Massime

Massima n. 30688

Nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Corte d'appello di Milano nei confronti del Senato della Repubblica avverso la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni rese da un senatore, in relazione alle quali è pendente un processo civile a carico del parlamentare, va dichiarata, in conformità a quanto deciso con ordinanza letta in udienza, l'inammissibilità dell'intervento del senatore convenuto nel giudizio civile per carenza di legittimazione.

Massima n. 30689

Non spettava al Senato della Repubblica affermare che i fatti oggetto del processo civile, pendente davanti alla Corte d'appello di Milano, promosso dal magistrato Guido Salvini contro il senatore Marco Boato per il risarcimento del danno subito in conseguenza delle dichiarazioni rese dal parlamentare, in qualità di teste, nel corso di un procedimento penale, concernono opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., e va conseguentemente annullata la delibera di insindacabilità adottata dall'Assemblea nella seduta del 31 gennaio 2001. Perché sia ravvisabile l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese da un parlamentare extra moenia e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento è infatti necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attività parlamentari, laddove nella specie né la delibera di insindacabilità né la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato contengono alcun riferimento ad atti tipici compiuti dal senatore sul tema oggetto della deposizione. Il mero «contesto politico», infatti, o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro cui le dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato o senatore apporta alla vita parlamentare mediante la propria opinione e i propri voti, ma un'ulteriore e diversa articolazione di tale contributo, elaborata ed offerta all'opinione pubblica nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 Cost. Né, in particolare, la deposizione resa in un giudizio penale costituisce atto tipico della funzione di senatore, atteso che l'obbligo di rendere testimonianza riguarda direttamente ogni cittadino, e l'esercizio di tale dovere non richiede l'intermediazione della rappresentanza parlamentare, di guisa che la dichiarazione fatta nel corso dell'incombente istruttorio non può assumere i connotati di un atto tipico della funzione solo perché ne sia autore un parlamentare. > >- Sul nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare e le funzioni di membro del Parlamento, vedi sentenze n. 10 e n. 11/2000, nonché le sentenze n. 314, n. 315 e n. 317/2006. > >- In ordine alla rilevanza del "contesto politico" entro il quale le dichiarazioni del parlamentare si possano collocare, cfr. sentenze n. 317/2006 e n. 51/2002. > >- Sulle dichiarazioni rese dal parlamentare nel corso di una deposizione in giudizio, vedi sentenza n. 286/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che i fatti oggetto del processo civile, proposto dal dott. Guido Salvini contro il senatore Marco Boato e pendente davanti alla Corte d'appello di Milano, sezione seconda civile, concernono opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 gennaio 2001 (doc. IV-quater, n. 61).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 ottobre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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