Corte costituzionale
Sentenza n. 327/2006
Corte cost., sent. 13 ottobre 2006, n. 327
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 327/2006
- Data di deposito
- 13 ottobre 2006
- Data di decisione
- 9 ottobre 2006
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:327
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dei trasporti n. 392 del 5 dicembre 2003
Parametri
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 8, numero 13, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 18, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 29, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, numero 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 16, e relative norme di attuazione, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
Massime
Massima n. 30684
Nel conflitto di attribuzione sollevato dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti dello Stato avverso il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, n. 392, recante una nuova normativa, espressamente riferita anche alle dette Province autonome, sui rischi di frane o valanghe relative alle funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, per l'indebito esercizio del potere regolamentare in materia estranea a quella di competenza esclusiva statale, il sindacato della Corte costituzionale non può che basarsi sul parametro offerto dallo statuto di autonomia speciale, essendosi limitate le ricorrenti ad invocare, per il tramite dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, l'art. 117, sesto comma, Cost., nella parte in cui esclude la potestà regolamentare statale nelle materie che non siano di competenza legislativa esclusiva statale, omettendo di specificare la sfera di competenza regionale ad esse assegnata dal vigente art. 117, commi terzo e quarto, ritenuta lesa dall'atto impugnato, la quale potrebbe, altrimenti, divenire oggetto di tutela previo giudizio di maggior favore rispetto alle attribuzioni statutarie.
Massima n. 30685
Non spettava allo Stato disciplinare, con riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano, la materia di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, n. 392, che, modificando il comma 6 dell'art. 7 del decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, ha introdotto una nuova normativa sui rischi di frane o valanghe relative alle funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, riferendola espressamente anche alle dette Province autonome. L'atto oggetto del conflitto altera, infatti, il riparto delle competenze tra Stato e Province autonome, come disegnato dalle norme statutarie (art. 8, numero 18) e di attuazione dello statuto (art. 1, comma 1, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527), le quali attribuiscono a queste ultime la competenza legislativa in materia di "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia", non solo in relazione alle modalità di gestione e di organizzazione dei servizi, ma anche in ordine alla loro "regolamentazione tecnica", ossia al complesso di prescrizioni concernenti la realizzazione dell'opera che in larga parte si sostanziano nei profili connessi alla sicurezza, e che comunque da essi non possono prescindere. L'art. 11, comma 3, del d.P.R. n. 527 del 1987 ha tenuto ferme le attribuzioni dello Stato in materia di sicurezza di cui al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 753, con esclusivo riferimento alle linee di trasporto funiviario interregionali, ovvero interprovinciali, così postulandone l'inapplicabilità alle funivie attive nell'ambito territoriale di una sola Provincia, e per quel che attiene alla sicurezza dei trasporti funiviari entrambe le Province autonome hanno, nel frattempo, analiticamente disciplinato la materia ora oggetto del decreto impugnato con una serie di apposite disposizioni legislative e regolamentari, mai oggetto di impugnativa, al pari della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 gennaio 2006, n. 1, che dà esecuzione nel territorio provinciale alla direttiva 2000/9/CE del 20 marzo 2000. Va conseguentemente annullato l'atto oggetto del conflitto nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano. > >- Nella materia dei trasporti, spetta in linea di principio alla competenza dello Stato la disciplina concernente la sicurezza degli impianti e dei veicoli, ai fini della tutela dell'interesse generale all'incolumità delle persone: sentenze n. 31/2001, n. 30/1998, n. 135/1997, n. 2/1993 e n. 58/1976. > >- Sul riparto tra Stato e Province autonome della competenza legislativa in materia di sicurezza dei trasporti ferrotranviari e filotramviari, di trasporto funiviario interregionale ovvero interprovinciale, e di trasporto funiviario limitato all'ambito territoriale di una sola Provincia, cfr. sentenza n. 37/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara che non spettava allo Stato disciplinare, con riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano, la materia di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, n. 392 (Regolamento concernente modifica dell'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), e conseguentemente annulla il medesimo d.m. n. 392 del 2003, nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 ottobre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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